Risposta della Dott.ssa Elena Turci
QuesitiLa Commissione Elettorale, che a inizio consiliatura era composta da tre membri effettivi e tre supplenti, attualmente è composta da solo tre membri effettivi. Si chiede come procedere in considerazione della mancanza dei membri supplenti e delle prossime competizioni elettorali.
Bisogna sostituire interamente la commissione dichiarando decaduta la precedente in Consiglio Comunale?
Per i componenti della Commissione elettorale comunale non è prevista la surroga; nel caso in cui siano venuti a mancare uno o più componenti, quindi anche supplenti come nel suo caso, la Commissione continua a funzionare fino a che rimane in carica un numero di membri, tra effettivi e supplenti, sufficiente per garantire il numero legale, indipendentemente dall’appartenenza degli uni o degli altri alla maggioranza o alla minoranza consiliare.
La Commissione decade solo nel caso in cui i membri (effettivi e supplenti) si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle sedute; in questo caso, il Consiglio Comunale dovrà provvedere entro un mese al rinnovo completo della Commissione.
Quanto sopra è confermato dalla Circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1984, al paragrafo 11, laddove si prevede che “…. il consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della commissione stessa”, come, del resto ha avuto modo di confermare il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969.
Il divieto di sostituzione si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in seno alla commissione, è operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa.
Peraltro, per assicurare il regolare funzionamento della commissione, il secondo comma dell'art. 15 disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione. In tal caso la commissione decade ed il consiglio comunale, con procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione.
Il citato art. 15, poi, al terzo comma, opportunamente stabilisce che “sino a quando la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio”.
Per concludere, quindi, nel caso prospettato nel quesito, la Commissione continuerà a funzionare regolarmente essendo tuttora presenti i tre membri effettivi necessari per la convocazione delle sedute nel prossimo periodo elettorale.
3 Febbraio 2025
Dott.ssa Elena Turci
Parole chiave: commissione, elettorale, membri
per comunali e referendum
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