Chi ha svolto ruoli nella progettazione di un’opera non può essere componente del Collegio Consultivo Tecnico

ANAC – 3 febbraio 2025 (delibera n. 22 del 22 gennaio 2025)

Servizi Comunali Gare

04 Febbraio 2025

Autorità Nazionale Anticorruzione

Date:
03 febbraio 2025

Chi ha svolto ruoli nella progettazione di un’opera non può essere componente del Collegio Consultivo Tecnico

Non può assumere l’incarico di componente di un Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche chi ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell’affidamento. Pertanto, colui che ha svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull’attività di verifica della progettazione di un’opera non può poi assumere l’incarico di componente del Collegio tecnico del relativo contratto.

E’ quanto ha evidenziato Anac con la delibera n. 22 del 22 gennaio 2025 approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’ambito di un procedimento di vigilanza relativo alla fase di esecuzione contrattuale. Il caso in esame riguardava le opere di laminazione fluviali delle piene del fiume Pescara, in Abruzzo, finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni. 

“Appare evidente – scrive Anac - che se un soggetto abbia in precedenza contribuito a verificare un progetto non possa essere oggettivo nel valutare eventuali e successive dispute che dovessero sorgere sul medesimo progetto”, come previsto dalle Linee Guida adottate dal MIMS e ribadito dall’art. 2, Allegato V.2, del codice (modificato dal d.lgs. 209/2024 – cosiddetto “correttivo”).

Dalla ricostruzione dei fatti “è emerso che l’ingegnere incaricato è stato ispettore componente del team che ha svolto l’attività di verifica della progettazione in favore della stazione appaltante; in tale qualità ha sottoscritto il rapporto di verifica sulla progettazione poi posta a base di gara, e il rapporto di verifica sulla progettazione svolta dall’appaltatore in seguito alle migliorie offerte in gara. In particolare, risulta incaricato dei seguenti settori: Strutture, geotecnica, generale”. Insomma, l’ingegnere in questione ha firmato i rapporti finali di verifica, unitamente agli altri componenti del gruppo incaricati della verifica ed ha quindi assunto la paternità del servizio svolto.

“Nel contempo – scrive Anac -, risulta pacifico che tale ingegnere è stato componente del Collegio tecnico del contratto e, in tale qualità, ha contribuito ad adottare alcune determinazioni relative alle riserve iscritte dall’appaltatore, ma più in generale, ha partecipato a tutte le sedute del Collegio tecnico fino alle dimissioni del 14.10.2024. Sulla base di tali ultime determinazioni, poi, il committente pubblico e l’appaltatore hanno concluso un accordo transattivo, che vede il riconoscimento di un certo importo in favore dell’appaltatore”.

Consulta la Delibera

Delibera n. 22 del 22 gennaio 2025.pdf

0.15MB

 

Fonte: Autorità Nazionale Anticorruzione

https://www.anticorruzione.it/en/-/news.03.02.25

Indietro

News

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×