La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto da parte del consiglio comunale legittima il suo scioglimento
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Corte dei conti - delibera n. 260/2024 della sezione regionale di controllo per la Lombardia
Servizi Comunali Bilancio Pre-dissesto finanziario RendicontoSecondo la delibera n. 260/2024 della sezione regionale di controllo per la Lombardia l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale successivamente al termine stabilito dall’articolo 243-bis, comma 5, del Tuel, fa scattare la procedura di dissesto finanziario.
La delibera evidenzia la intempestività dell’adozione della delibera di approvazione del piano di riequilibrio da parte del Comune. L’articolo citato prevede che il consiglio dell’ente locale deliberi un piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera che dispone il ricorso alla procedura.
Il carattere perentorio espressamente attribuito al termine dalla norma comporta la dichiarazione di intempestività del Piano adottato e l’applicazione delle conseguenze previste dall’articolo 243-quater, comma 7, del Tuel che prescrive che la mancata presentazione del piano entro il termine comporta l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
Fonte: Corte dei Conti
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2025 – Supplemento Ordinario n. 23
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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