Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa nuova legge di bilancio, ai commi 636-639 dell'art.1, ha introdotto disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per i certificati e gli estratti di stato civile.
Si chiede se la competenza alla previsione di questi contributi e alla definizione dei relativi importi sia della giunta o del consiglio comunale e se occorra adottare un regolamento ad hoc.
La Legge di Bilancio (l. 207 del 30 dicembre 2024) ai commi 636, 637 e 638 dell’art. 1 della (“Legge di Bilancio 2025”) dispone quanto segue:
“636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”.
Tanto premesso, si ritiene che in materia sia competente a deliberare la Giunta comunale, atteso che l’art. 42, comma 2, lett. f) del TUOEL n. 267/2000 attribuisce la competenza esclusiva al Consiglio comunale in tema di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Pertanto, stante la competenza residuale della Giunta ai sensi dell’art. 48, competerà a quest’ultima avvalersi delle facoltà previste dalla suddetta normativa, formulando altresì le previsioni di bilancio sulla base dell’applicazione delle misure stabilite.
6 Febbraio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: contributo, riconoscimento, cittadinanza
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3646, sintomo n.QD3682
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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