Fruizione permessi diritto allo studio (150 ore) in caso dipendente per iscrizione a master/corso che inizia a giugno 2026
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede la retribuzione spettante ad una dipendente che ha richiesto il congedo parentale facoltativo per 5 mesi, tenuto conto che il figlio è nato nel novembre 2021, e che la dipendente ha fruito del congedo retribuito al 100%, dal 22 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023
AGGIORNAMENTO
L'INPS con la Circolare nr. 95 del 26/05/2025 ha fornito le istruzioni operative in merito all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, in seguito alle novità introdotte dalla Legge nr. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La circolare è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ma costituisce un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione della norma. Il documento INPS conferma quanto espresso dal DFP nel parere di aprile 2025.
Viene quindi previsto:
-primo mese retribuito all'80% (che negli Enti locali è retribuito al 100%, come previsto dall'art. 45 comma 3 CCNL 2022, che riconosce ai dipendenti EELL un trattamento di maggior favore);
-secondo mese elevato all'80%;
-terzo mese innalzato all'80% (prima al 30%).
Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi.
Quindi per accedere al terzo mese retribuito all'80% è necessario:
-che il genitore sia un lavoratore dipendente;
-che il congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024;
-che il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025.
I periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).
27 maggio 2025
Halley Informatica - Consulenza Normativa
AGGIORNAMENTO
In riferimento alle fasce retributive del congedo parentale, in seguito alle novità introdotte dall’art. 1 co. 217-218 della Legge nr. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), e alle interpretazioni difformi derivate dalla formulazione della disposizione normativa, si riporta il recente parere reso in data 11/04/2025 dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica che chiarisce in maniera inequivocabile la corretta interpretazione normativa:
"Conseguentemente – e in sintesi - il secondo mese all’80% spetterà ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2023; mentre l’ulteriore terzo mese all’80% spetterà esclusivamente a coloro che hanno terminato il congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2024".
30 aprile 2025
Halley Informatica - Consulenza Normativa
L’art. 1, cc. 217 e 218, Legge di bilancio 2025 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale.
Tale elevamento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale.
In base a tale elevamento, il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, per gli enti locali, a:
- primo mese: 100%,
- secondo e terzo mese: 80%.
Tuttavia, la norma, ai sensi del comma 218, si applica ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Se il bambino a cui si riferisce il quesito è nato nel mese di novembre 2021, il congedo di maternità è terminato nel corso del 2022, al di fuori perciò dal perimetro della norma.
Dunque, fermo restando il diritto al 100% della retribuzione per il primo mese (già utilizzato), il secondo mese è retribuito all’80% e i restanti mesi sono retribuiti al 30%.
7 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: congedo parentale facoltativo
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8184, sintomo n. QP8272
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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