Ditta affidataria servizio riscossione coattiva dei tributi e obbligo resa del conto

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
11 Febbraio 2025

Qualora l'ente abbia incaricato una ditta per affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ma i relativi versamenti sono incassati direttamente dall'Ente si chiede la conferma che la stessa non operi come agente contabile e quindi non debba fare la resa del conto.

Risposta

Il contratto che disciplina l’affidamento di un servizio di riscossione è normato dall’art. 2 bis D.L. 193/2016 in base al quale “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice”.

Nonostante il concessionario non percepisca direttamente l’incasso delle somme, tuttavia ha l’onere di esibire dimostrazione contabile di tutte le operazioni compiute nell’esercizio del proprio incarico. Per cui, anche gli agenti della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili e, in tale qualità, sono assoggettati all’obbligo di resa del conto (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, sentenza-ordinanza n. 302/2021).

Detto conto deve rispondere essenzialmente al criterio sostanzialistico in base al quale l’Ente impositore possa disporre di tutti gli elementi per verificare la rispondenza dei dati contabili ai fini dell’approvazione dell’attività svolta dall’agente contabile e dell’invio alla Corte dei conti per il giudizio: ne consegue che i concessionari della riscossione, al pari degli altri agenti contabili degli enti locali, debbono rendere all’ente interessato il conto giudiziale della gestione, redatto secondo quanto previsto nel modello 21 approvato con il d.P.R. n. 194 del 1996, debitamente sottoscritto e corredato dalla relativa documentazione giustificativa per la successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previa parifica del conto da parte dell’Amministrazione dalla quale dipendono i suddetti agenti contabili”.

10 febbraio 2025

Dott. Luigi D’Aprano

 

Parole chiave: riscossione coattiva, tributi, resa del conto

Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5403, sintomo n.QR5439

 

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