Richiesta accesso atti (verbali elezioni RSU) da organizzazione sindacale, senza rappresentanza nell’Ente
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se il rilascio di copia delle liste elettorali può essere considerato un servizio a domanda individuale e come "classificare" gli eventuali introiti (costi stabiliti con apposita delibera) per il rilascio delle copie.
Nel caso di specie non si tratta di servizio a domanda individuale, ma di istanza di acquisizione di copia di atti a norma dell’art. 51 DPR 223/1967, in base al quale gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
Secondo l’ANUSCA, infatti, il rilascio di copia delle liste elettorali: l'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967 è tuttora valido come modificato dall'art. 177 del d.lgs. n. 196/2003.
Anche la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno si è così espressa, in data 15 gennaio 2019: "Al riguardo - premesso che la tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini (cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento UE 2016/679 e articolo 2 - sexies, comma 2, lettere b) e f), del decreto legislativo n. 196/2003, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 101/2018) - si osserva che il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali).
Tale disposizione, ad avviso dello scrivente, mantiene intatta la sua attuale formulazione anche dopo l'entrata in vigore del già citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che, all'articolo 27, comma 1, lettera c), n. 3, ha abrogato l'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).
Quest'ultimo articolo, tra l'altro, con il comma 5, ha modificato testualmente il quinto comma del predetto articolo 51 del T.U. 223/1967, stabilendo che: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Si ritiene che l'abrogazione dell'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali abbia come conseguenza la semplice espunzione di tale articolo dall'ambito delle fonti normative, ma non incida su quelle disposizioni che sono state, a suo tempo, modificate testualmente e non abrogate (come nel caso che qui interessa, il citato articolo 51, quinto comma, del T.U. n. 223/1967)
Deve, tra l'altro, escludersi che la cennata abrogazione dell'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003 comporti la reviviscenza dell'originaria formulazione del quinto comma dell'articolo 51 in commento, nel senso di ripristinare il rilascio a "chiunque" di copia delle liste elettorali. Infatti, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 13 del 12/01/2012, ha affermato che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso solo nelle seguenti ipotesi: a) annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale; b) ripristino di norme abrogate per via legislativa quando sia disposto in modo espresso; c) norme dirette esclusivamente ad espungere disposizioni meramente abrogatrici (ritenendosi che l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo); d) riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due discipline delle quali una generale, l'altra speciale, per cui la disciplina generale produce i suoi effetti sulle fattispecie in precedenza regolate dalla disciplina speciale abrogata.
Si tratta di ipotesi ben differenti da quella in esame, in quanto l'articolo 177 del d.lgs. n.196/2003 ha introdotto modifiche testuali rilevanti con nuove regole in materia di rilascio di liste elettorali, andando ad incidere con "novelle" sul testo unico in materia di elettorato attivo. Pertanto, la disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 51 del d.P.R. n. 223/1967 continua ad operare nel testo vigente."
Sulle copie rilasciate si applicheranno, ove non diversamente deliberato dall’Ente, i diritti di segreteria e i costi di riproduzione in base alla disciplina comunale in materia di accesso agli atti.
13 Febbraio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: rilascio, liste, elettorale
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3654, sintomo n.QD3690
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 7 aprile 2024, n. 2974
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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