Secondo le disposizioni del nostro diritto internazionale privato (Legge n.218/1995), quando un soggetto ha più cittadinanze e tra le cittadinanze c’è quella italiana, questa prevale.
Questo significa che questo cittadino di origine brasiliana in Italia deve essere trattato come cittadino italiano e basta. La presenza di un altro passaporto non è presa in considerazione dal nostro ordinamento nel momento che un soggetto ha la cittadinanza italiana.
Come qualunque altro cittadino italiano, dunque, questo signore può decidere di chiedere all’autorità prefettizia competente di modificare il proprio cognome riducendo gli elementi da tre ad uno (Titolo X del D.P.R. n.396/2000).
Per quanto riguarda il cognome dei figli minori, va tenuto presente che la Corte Costituzionale con sentenza n.131 del 27 aprile 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/05/2022) ha dichiarato illegittime tutte le norme che, nell’ordinamento italiano, attribuivano automaticamente ai figli il cognome paterno. Adesso il cognome paterno ai figli è attribuibile solo per concorde volontà dei genitori.
Nel caso di specie, oltretutto, alla nascita non era stato attribuito per intero il cognome paterno, ma soltanto parte di esso (immagino perché cittadini brasiliani nati in Brasile, in applicazione della normativa di quel Paese).
Dunque, il problema non è tanto il fatto che come cittadini brasiliani avrebbero un’identità diversa (è una ipotesi che non trova nessun divieto), quanto piuttosto che non si tratterebbe di variare lo stesso cognome del padre attribuito alla nascita, ma altro cognome (parte del cognome del padre e parte del cognome della madre) attribuito legittimamente secondo criteri di un altro Paese di cui avevano (e probabilmente ancora hanno) la cittadinanza.
In considerazione, poi, che in Italia l’attribuzione del cognome paterno ai figli (nati nel matrimonio o riconosciuti alla nascita da genitori non coniugati tra loro) non è più la regola (ed anzi è incostituzionale se non determinato dalla volontà di entrambi i genitori), non andrei a toccare le generalità di questi bambini.
Suggerirei a questo cittadino (se vuole l’attribuzione dello stesso suo cognome anche ai figli minori) di presentare alla Prefettura, contestualmente alla sua, anche la richiesta di variazione del cognome dei figli. Tale richiesta, ovviamente, deve essere sottoscritta anche dalla madre.
14 Febbraio 2025
Dott.ssa Mugnai
Parole chiave: cognome, padre, variazione
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3659, sintomo n.QD3695