Reimputazione di un contributo a rendicontazione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Febbraio 2025

Si chiede se, relativamente ad un finanziamento a rendicontazione di €200.000,00 (iscritto al titolo 4 entrata) inerente interventi inseriti nel programma triennale art 37 D Lgs 36/2023 (forniture - iscritte al titolo II della spesa), impegnato per il 2024 per €120.000,00, possa essere reimputata al 2025 entrata ed uscita vista l'inesigibilità della spesa al 31.12.Trattandosi di forniture, si chiede se la somma di € 80.000,00 debba necessariamente confluire in avanzo vincolato da trasferimenti.

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Risposta

Per quanto concerne i contributi a rendicontazione (contributi la cui erogazione è subordinata alla effettiva realizzazione della spesa e corrisposti nella misura di quanto effettivamente speso), preliminarmente si osserva che l'accertamento dell'entrata va imputato allo stesso esercizio in cui è prevista la effettuazione della corrispondente spesa. Detto in altri termini, la esigibilità dell'entrata risulta strettamente collegata, anzi subordinata, alla esigibilità della spesa (vige cioè il principio per cui "comanda la spesa") e per tali motivi il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 espressamente prevede che "" Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato "": conseguentemente l’importo di euro 120.000,00, impegnato nel 2024 ma non esigibile entro l’esercizio, andrà reimputato nel bilancio 2025 sia per quanto riguarda la spesa che per quanto concerne l’entrata (senza costituzione quindi del fondo pluriennale vincolato).

La differenza non impegnata, pari ad 80.000,00 euro, costituirà invece una economia, così come il correlato importo in entrata. Detto importo non può confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione non potendo essere accertata in entrata in quanto, trattandosi di contributo a rendicontazione, l’accertamento è subordinato al previo impegno della corrispondente spesa: conseguentemente le corrispondenti partite, sia di entrata che di spesa, dovranno essere riprogrammate nel nuovo esercizio e quindi riproposte nel bilancio 2025.

In pratica, nel bilancio 2025 risulterà previsto tutto l’intervento di euro 200.000,00: nella parte spesa verrà iscritto il relativo capitolo, impegnato per 120.000,00 (per effetto della reimputazione dell’impegno precedentemente assunto) e tuttora disponibile per il restante importo di 80.000,00 euro, mentre in entrata risulterà il capitolo di euro 200.000,00 relativo al contributo a rendicontazione, entrata da accertare secondo quanto previsto al ricordato paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2.

14 febbraio 2025                                                                                             

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: reimputazione, finanziamento regionale, somma non impegnata, avanzo vincolatoPer i clienti Halley: ricorrente n. QR5412, sintomo n. QR5448

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