Ripiano del disavanzo di amministrazione in un arco temporale superiore a tre anni.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Febbraio 2025

Il Comune chiude il Rendiconto di Gestione con un risultato di amministrazione positivo. A seguito degli accantonamenti obbligatori, in particolare FCDE e FAL, registra un disavanzo di amministrazione non riconducibile a problemi strutturali di bilancio. Ha una situazione finanziaria sana: assenza di DFB e di contenziosi, di debiti v/fornitori, mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si chiede un parere in merito agli strumenti normativi e finanziari che si potrebbero adottare per il rientro da tale disavanzo, prevedendo un arco temporale di ripiano più ampio dei 3 anni.

Risposta

Pur in presenza di un risultato contabile di amministrazione con valore positivo (lettera “A” del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione), qualora tale importo non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (articolo 187, comma 1, quinto periodo, del TUEL), per ripianare il quale il TUEL prevede la regola generale di applicazione dello stesso all’esercizio in corso di gestione oppure nel periodo massimo di tre anni, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (art. 188, comma 1, terzo periodo).

In deroga a detta regola generale, in questi ultimi anni il legislatore, per venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali, ha introdotto diverse ulteriori tipologie di ripiano, di durata superiore a quella prevista dal ricordato articolo 188, peraltro utilizzabili esclusivamente per le ipotesi espressamente previste dalle singole disposizioni (disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, della durata massima di trenta anni; disavanzo derivante dal cambio del metodo di calcolo del FCDE: quindici anni; disavanzo derivante dall’accantonamento nel risultato di amministrazione del Fondo Anticipazione Liquidità: durata massima dieci anni, ecc.).

Proprio quest’ultima fattispecie sembra potersi riferire a codesto Ente: l’articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis), come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto nuove modalità di contabilizzazione del rimborso annuale del Fondo Anticipazione di Liquidità, disponendo al comma 1-bis che il maggior disavanzo derivante dall’accantonamento nel risultato di amministrazione del F.A.L. quale risulta al 31 dicembre 2019 e al netto della quota rimborsata nel 2020, venga ripianato in quote costanti a decorrere dall’esercizio 2021 entro il termine massimo di dieci anni; è quindi l’Ente a stabilire il numero di anni in cui ripartire il recupero del disavanzo suddetto, entro il limite massimo di dieci anni consentito dal citato articolo 52.

Detta agevolazione avrebbe potuto essere utilizzata fin dal 2022, in occasione della approvazione del rendiconto 2021: la disposizione in argomento non prevede però un termine ultimo per la sua applicazione, per cui, qualora codesto Ente non si sia avvalso precedentemente di tale norma, potrebbe valutare la possibilità di applicare la stessa in occasione della prossima approvazione del rendiconto 2024.

14 febbraio 2025                                                                                             

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: ripiano, disavanzo, superiore, tre anni

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