Indennità dimezzata al Presidente del Consiglio comunale, dipendente del Ministero, in permesso sindacale
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente è stato assunto dall’Ente con contratto tempo determinato (in fase di stabilizzazione), con copertura dei costi etero-finanziata (parte su QSFP, parte su quota aggiuntiva FSC), in relazione alla complessità delle mansioni, si chiede se il Responsabile E.Q. può attribuire le specifiche responsabilità art. 84 CCNL 2022, ed eventualmente, l'indennità graverebbe sul FES o deve essere costituito specifico fondo a parte, alimentato dalle medesime risorse etero-finanziate.
L’art. 84, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all’art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). (…)”
La premessa dell’eventuale erogazione dell’indennità è un atto formale del dirigente/responsabile del servizio che attribuisce al dipendente specifiche responsabilità.
Non esistendo un'elencazione esaustiva delle responsabilità in oggetto, la valutazione spetta esclusivamente al dirigente/responsabile.
Segue, in sede di contrattazione decentrata, la definizione dei criteri secondo i quali si può riconoscere l’indennità e il relativo importo.
Tale indennità deve comunque transitare dal fondo risorse decentrate, sia nel caso di spesa etero-finanziata, sia nel caso di finanziamento a carico dell’ente, poiché si tratta di salario accessorio.
Nel primo caso, la somma sarà inserita tra le risorse variabili non soggette a limite, in sede di costituzione del fondo.
Nel secondo caso, la somma sarà finanziata dalle risorse a disposizione della contrattazione al netto degli istituti obbligatori.
Prima di procedere secondo l’una o l’altra ipotesi, è necessario verificare che le spese di personale coperte comprendano effettivamente anche il salario accessorio.
17 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: contratto tempo determinato, stabilizzazione, indennità specifiche responsabilità, spesa etero-finanziata, FSC, mansioni, responsabile EQ, fondo
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8225, sintomo n. QP8312
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
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