La mancanza del certificato anagrafico è una irregolarità sanabile per il riconoscimento della cittadinanza

Tar Abruzzo-Pescara, sentenza n. 28 del 2025

Servizi Comunali Anagrafe Certificati anagrafici Cittadinanza Stato civile

21 Febbraio 2025

Il Tar Abruzzo-Pescara, sentenza n. 28 del 2025, ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui la Prefettura di Chieti aveva respinto la domanda di un cittadino extracomunitario, volta all’acquisto della cittadinanza italiana, perché risultato «irreperibile nel periodo tra il 26 giugno 2017 e il 30 novembre 2017».

L’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (secondo cui la cittadinanza può essere concessa allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni) deve essere interpretato alla luce dell’articolo 43, comma 2, del codice civile. Secondo quest'ultimo «la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale», e per questo la mancanza del certificato anagrafico può essere considerata come una irregolarità sanabile.

Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con «i canoni costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione». 


Fonte: Giustizia Amministrativa

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