Variante al vecchio PRG

Risposta del Dott. Salvatore Di Bacco

Quesiti
di Di Bacco Salvatore
21 Febbraio 2025

Si chiede se è ancora possibile fare una variante al vecchio PRG. L'Ente ha un solo strumento urbanistico non è mai stato aggiornato né con il PSC né con il RUE. Il PUG non è in preventivo di essere a breve realizzato. Abbiamo un problema con dei lotti erroneamente parzialmente edificabili. Si vuole estendere l'edificabilità agli interi lotti.

Risposta

Dal quesito non si evince a quale regione appartenga il Comune richiedente.

Premesso che ogni regione ha emanato le proprie leggi urbanistiche a cui si rinvia per la verifica dell’attuabilità alla normativa vigente.

Inoltre negli ultimi anni sono presenti nelle varie realtà regionali diverse norme modificative che instaurano procedimenti in salvaguardia che impediscono la redazione di varianti generali.

Nel caso “de quo” si evidenzia che l’estensione dell’edificabilità necessita di variante urbanistica generale.

A titolo di esempio si riporta l’art. 77 della L.R. 58/2023 Abruzzo che può essere utile come raffronto con la legge regionale del comune di riferimento del richiedente che si disconosce sulla rettifica di eventuali errori cartografici indicati nel quesito:

 

Art. 77
(Variazione degli strumenti urbanistici)

1. Per la variazione dei piani vigenti si rinvia alle disposizioni della presente legge relative alla formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.

2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:

a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti, entro il dieci per cento della superficie territoriale, di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento attuativo;

d) le modificazioni del tipo di strumento attuativo, previsto dallo strumento urbanistico generale; la modificazione non e' applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente preveda il ricorso a piani di recupero o a piani attuativi relativi ad insediamenti produttivi;

e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale;

f) le varianti obbligatorie di recepimento dei piani sovraordinati, di adeguamento alle prescrizioni a seguito di approvazione della microzonazione sismica o a seguito di sopraggiunte modifiche normative, nonche' quelle derivanti da provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante;

g) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio gia' interamente urbanizzato alla formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse, ove finalizzate ad interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana;

h) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

i) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali e' consentito realizzare interventi di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

j) il cambio di destinazione d'uso in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), purche' sia garantito il reperimento o la monetizzazione degli standard;

k) le determinazioni volte ad assoggettare, all'interno degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata, porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 del d.p.r. 380/2001, in parziale attuazione dei predetti strumenti, purche' non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della l. 1150/1942;

l) le retrocessioni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo;

m) le varianti ai piani attuativi solo nei casi in cui comportano:


1) modifiche di destinazione d'uso purche' compatibili o complementari ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
2) ridistribuzione di lotti e/o di cubature lasciando inalterate le perimetrazioni, le quantita' edificatorie e le altezze degli edifici;

3) modifiche alla delimitazione o suddivisione in comparti;

m-bis) il recepimento del comma 10 dell'articolo 37 della l.r. 10/2023.

m-ter) i piani attuativi o loro varianti che prevedono la riduzione del carico urbanistico.

3. Le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono trasmesse alla Provincia competente per l'eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5.

4. Nel caso di aree ricadenti, anche parzialmente, in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 e' subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo che e' rilasciato ai sensi dell'articolo 16 della l. 1150/1942.

5. In caso di approvazione di varianti allo strumento urbanistico con la procedura di cui al comma 3, che non rientrino nelle fattispecie contemplate al comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare e' ammesso motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 1199/1971.

 

19 febbraio 2025

Geom. Salvatore Di Bacco

 

Parole chiave: variante, PRG

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