Tipologie di separazioni personali: caratteristiche e annotazioni

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
22 Febbraio 2025

Ricevo da un Tribunale una sentenza (irrevocabile) di separazione personale per matrimonio iscritto in p2sA. Non riscontrando annotazioni di omologa e ricorso contatto il tribunale per chiarimenti; mi riferiscono che le annotazioni non sono necessarie in quanto si tratta di una "separazione personale".

Si chiede quale sia la differenza con le altre tipologie di separazione e quale formula debba essere utilizzata.

Risposta

La separazione personale tra i coniugi può essere consensuale (richiedibile sia in Tribunale oppure tramite negoziazione assistita degli avvocati o avanti all’ufficiale dello stato civile) se tra le parti vi è un comune accordo alla separazione oppure giudiziale (richiedibile solo davanti all’autorità giudiziaria cioè in Tribunale) se tra le parti vi è un contenzioso.

La separazione personale pertanto è una definizione generica riferita all’istituto “separazione dei coniugi” che permette a questi di affievolire gli impegni contratti con il matrimonio e di procurarsi il titolo per l’accesso al divorzio.

In questo caso trattandosi di sentenza di separazione personale siamo nel campo della separazione giudiziale, quindi di un provvedimento (la sentenza) emessa a seguito di contenzioso (procedura giudiziale) che si attiva con ricorso di uno dei coniugi nei confronti dell’altro. Dunque non vi può essere stato un provvedimento di omologa, perché quello viene emesso soltanto nella procedura consensuale in Tribunale (è il provvedimento con il quale il presidente del Tribunale formalizza la volontà dei coniugi di separarsi consensualmente); per quanto riguarda l’annotazione di ricorso per separazione giudiziale, era prevista nella previgente disciplina, ma è stata eliminata nel Decreto 5 aprile 2002 che ha emanato le nuove formule di stato civile dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n.396/2000.

Concludendo, la comunicazione della sentenza di separazione è l’unica alla quale era tenuto il cancelliere ed è l’unica da annotare sull’atto di matrimonio per questa tipologia di separazione personale. La formula da utilizzare è la 175- bis – Annotazione di separazione personale fra coniugi - scegliendo l’opzione della separazione giudiziale: “Con   provvedimento   del...   (autorità   che ha emesso il provvedimento) in data …  n...  è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto”.

20 Febbraio 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: annotazione, separazione, personale

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3670, sintomo n.QD3706

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×