Annotazione della negoziazione assistita di separazione/divorzio in seguito al nulla osta della Procura
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiRicevo da un Tribunale una sentenza (irrevocabile) di separazione personale per matrimonio iscritto in p2sA. Non riscontrando annotazioni di omologa e ricorso contatto il tribunale per chiarimenti; mi riferiscono che le annotazioni non sono necessarie in quanto si tratta di una "separazione personale".
Si chiede quale sia la differenza con le altre tipologie di separazione e quale formula debba essere utilizzata.
La separazione personale tra i coniugi può essere consensuale (richiedibile sia in Tribunale oppure tramite negoziazione assistita degli avvocati o avanti all’ufficiale dello stato civile) se tra le parti vi è un comune accordo alla separazione oppure giudiziale (richiedibile solo davanti all’autorità giudiziaria cioè in Tribunale) se tra le parti vi è un contenzioso.
La separazione personale pertanto è una definizione generica riferita all’istituto “separazione dei coniugi” che permette a questi di affievolire gli impegni contratti con il matrimonio e di procurarsi il titolo per l’accesso al divorzio.
In questo caso trattandosi di sentenza di separazione personale siamo nel campo della separazione giudiziale, quindi di un provvedimento (la sentenza) emessa a seguito di contenzioso (procedura giudiziale) che si attiva con ricorso di uno dei coniugi nei confronti dell’altro. Dunque non vi può essere stato un provvedimento di omologa, perché quello viene emesso soltanto nella procedura consensuale in Tribunale (è il provvedimento con il quale il presidente del Tribunale formalizza la volontà dei coniugi di separarsi consensualmente); per quanto riguarda l’annotazione di ricorso per separazione giudiziale, era prevista nella previgente disciplina, ma è stata eliminata nel Decreto 5 aprile 2002 che ha emanato le nuove formule di stato civile dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n.396/2000.
Concludendo, la comunicazione della sentenza di separazione è l’unica alla quale era tenuto il cancelliere ed è l’unica da annotare sull’atto di matrimonio per questa tipologia di separazione personale. La formula da utilizzare è la 175- bis – Annotazione di separazione personale fra coniugi - scegliendo l’opzione della separazione giudiziale: “Con provvedimento del... (autorità che ha emesso il provvedimento) in data … n... è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto”.
20 Febbraio 2025
Dott.ssa Roberta Mugnai
Parole chiave: annotazione, separazione, personale
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3670, sintomo n.QD3706
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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