Incentivi funzioni tecniche estese a ufficio stesura contratti
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiSi chiede se si possa procedere alla trascrizione degli atti inoltrati da un avvocato in adempimento dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai suoi assistiti qualora tali atti, prodotti in giudizio come unico plico, sono pervenuti suddivisi con traduzione senza firma, dichiarazione di conformità della traduzione senza firma autografa (dell'avvocato stesso in qualità di traduttore) e dichiarazione di copia conforme del giuramento asseverato (di cui allega sempre copia) con firma autografa ma non in originale.
È opportuno ricordare che il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis svolto innanzi al giudice è altra cosa rispetto al successivo procedimento d trascrizione degli atti nei registri dello stato civile e conseguentemente a ciò la documentazione accettata nella prima fase dal giudice non necessariamente deve essere accettata dall’ufficiale dello stato civile se ravvisa problemi di forma o di sostanza.
Le traduzioni, come si riscontra nell’art. 22 del Dpr. 396/2000, devono essere dichiarate conformi al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile ovvero, aggiungo, davanti a un cancelliere.
È evidente quindi dalla lettura dell’articolo che l’interprete, nel caso l’avvocato, debba prendersi carico delle traduzioni effettuate sottoscrivendole e nel giuramento successivo dichiarerà la conformità della traduzione al testo straniero. Se tale procedura è avvenuta nella cancelleria del tribunale occorrerà allegare agli atti l’asseverazione in originale così come sono in originale gli atti tradotti.
Nell’eventualità di una irregolarità, il tutto potrà essere sanato con un nuovo giuramento innanzi all’ufficiale dello stato civile.
21 Febbraio 2025
Dott.ssa Grazia Benini
Parole chiave: trascrizione, atti, requisiti
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Analisi del decreto dirigenziale 27/06/2025 n. 210
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