Doppia annotazione di separazione in caso di riconciliazione dei coniugi

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
25 Febbraio 2025

In data 19/12/2003 si riceve da un Tribunale il decreto di omologa di separazione riferito a due coniugi. In data 04/12/2024 si riceve l’accordo di negoziazione assistita di separazione personale concernente gli stessi coniugi. Nel corpo dell'accordo l'avvocato delle parti specifica che, successivamente alla separazione omologata, è intervenuta una riconciliazione per "facta concludentia ".

Si chiede, pertanto, come procedere.

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Risposta

La separazione personale dei coniugi non fa venire meno il rapporto di coniugio, ma semplicemente affievolisce i doveri ed i diritti contratti con il matrimonio.

Come dispone l’art.157 Codice Civile: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.”

L’articolo è stato formulato in un periodo nel quale ancora era consentita la separazione soltanto con “sentenza”, ma, al di là della formulazione, dopo i nuovi strumenti normativi emanati, questa si applica a tutte le ipotesi che sono previste adesso rispetto all’istituto della separazione (consensuale o giudiziale), che sia emessa o da un tribunale o con negoziazione assistita o avanti all’ufficiale dello stato civile.

Dalla lettura dell’articolo vediamo come la riconciliazione si realizza (oltre che con una dichiarazione) anche “con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione” o, come ha detto l’avvocato richiamando il brocardo latino, per “facta concludentia”.

Gli sposi sottoscrivendo l’accordo di negoziazione assistita di separazione personale hanno di fatto avvalorato il loro precedente stato di riconciliazione creatosi non con una dichiarazione (per esempio con un atto pubblico dinanzi all’ufficiale di stato civile o al notaio), ma con fatti che hanno ripristinato la vita coniugale.

Per quello che ci riguarda, non dobbiamo fare nessun tipo di indagine né tanto meno pretendere un atto per procedere ad una annotazione di riconciliazione, ci limiteremo semplicemente a prendere atto di questa situazione e ad annotare questa nuova separazione di seguito alla prima (form. 175-quater) sull’atto di matrimonio. Entrambe le annotazioni di separazioni dovranno comparire (una di seguito all’altra) se viene richiesto un estratto dell’atto di matrimonio.

24 Febbraio 2025

Dott.ssa Mugnai Roberta

 

Parole chiave: annotazione, separazione, riconciliazione

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3674, sintomo n.QD3710

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