Legittimazione ad impugnare consiglieri comunali

Approfondimento di Eugenio De Carlo

Servizi Comunali Trattamento giuridico
di De Carlo Eugenio
05 Aprile 2018

L’ambito di legittimazione ad impugnare i provvedimenti comunali da parte dei consiglieri comunali : no alla soluzione di conflitti interorganici, si alla tutela dello ius ad officium

 

Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (parere Sez. I n. 285/2018 e parere  n. 112/2018) delinea l’ambito di legittimazione ad impugnare dei provvedimenti comunali da parte dei consiglieri.

In un caso, si trattava di ricorso avverso la deliberazione di approvazione della manovra di salvaguardia degli equilibri bilancio ex artt.1931-94 TUEL che non avrebbe tenuto conto di vari debiti fuori bilanci da riconoscere; nell’altro, invece, si trattava di ricorso avverso una deliberazione consiliare d’indirizzo in tema di società comunale.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, “l'azione di annullamento proposta con ricorso al giudice amministrativo ed anche con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è subordinata alla sussistenza della titolarità di una posizione giuridica in astratto configurabile come interesse legittimo (o di diritto soggettivo nei casi di giurisdizione esclusiva), della legittimazione attiva di chi agisce in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo, nonché dell'interesse ad agire, che consistente nella concreta possibilità di tutelare un bene della vita, anche di natura morale, attraverso il processo e in conseguenza di una lesione diretta, attuale e concreta dell'interesse protetto.”

Nel caso dei consiglieri comunali, quindi, ai fini della legittimazione a ricorrere sono richiesti :

  1. in generale, la lesione diretta e attuale di interessi giuridicamente protetti, atteso che il generico interesse alla legittimità dell’azione della pubblica amministrazione non può radicare da solo la legittimazione ad agire;
  2. in particolare, la tutela dello ius ad officium, ossia l’annullamento di un provvedimento che abbia leso in modo diretto ed immediato il diritto all’ufficio di consigliere comunale, perché si ritengono violate norme che attengono al procedimento formativo dell’atto collegiale in modo tale che il consigliere non sia stato posto in condizione di poter svolgere regolarmente il proprio ufficio.

Dunque, nono ammissibili innanzi al Giudice amministrativo  i giudizi in ordine alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente,  essendo ammissibile l’impugnazione di atti da parte di singoli consiglieri soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio del consigliere ricorrente, e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere in quanto tale.

Tuttavia - precisa la giurisprudenza amministrativa - detta lesione non si verifica per qualsivoglia violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione ( cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 112 del 9-1-2018 e  parere n. 1624 del 201 dell’8 giugno 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), ma con riferimento solo a profili che attengono all'esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni in tale veste, quali, ad es., quelli attinenti:

a) alle erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare;

b) alla violazione dell'ordine del giorno;

c) all'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;

d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 dicembre 2015 n. 1707).

Facendo applicazione dei citati principi, quindi, nel primo caso di ricorso, è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione, mentre, nel secondo caso, il ricorso è stato ammesso essendo stato appurata la violazione del diritto a svolgere l’ufficio di consigliere comunale, e specificamente del diritto del consigliere ad avere dall’Amministrazione tutti i dati necessari per un consapevole, e dunque pieno, espletamento della funzione consiliare in seno al collegio deliberante.

Nella seconda fattispecie oggetto di parere, peraltro, la doglianza oltre che ammissibile era fondata, poiché era incontestato che i ricorrenti consiglieri comunali non avevano avuto a disposizione per tempo tutti i documenti (e dunque di tutti gli elementi) necessari per partecipare alla seduta consiliare con piena consapevolezza della materia sulla quale si doveva deliberare.

 

Dott. Eugenio De Carlo

Indietro

Approfondimenti

Articoli correlati

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×