Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Approfondimento di Eugenio De Carlo
Servizi Comunali Trattamento giuridicoL’ambito di legittimazione ad impugnare i provvedimenti comunali da parte dei consiglieri comunali : no alla soluzione di conflitti interorganici, si alla tutela dello ius ad officium
Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (parere Sez. I n. 285/2018 e parere n. 112/2018) delinea l’ambito di legittimazione ad impugnare dei provvedimenti comunali da parte dei consiglieri.
In un caso, si trattava di ricorso avverso la deliberazione di approvazione della manovra di salvaguardia degli equilibri bilancio ex artt.1931-94 TUEL che non avrebbe tenuto conto di vari debiti fuori bilanci da riconoscere; nell’altro, invece, si trattava di ricorso avverso una deliberazione consiliare d’indirizzo in tema di società comunale.
Come rilevato dal Consiglio di Stato, “l'azione di annullamento proposta con ricorso al giudice amministrativo ed anche con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è subordinata alla sussistenza della titolarità di una posizione giuridica in astratto configurabile come interesse legittimo (o di diritto soggettivo nei casi di giurisdizione esclusiva), della legittimazione attiva di chi agisce in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo, nonché dell'interesse ad agire, che consistente nella concreta possibilità di tutelare un bene della vita, anche di natura morale, attraverso il processo e in conseguenza di una lesione diretta, attuale e concreta dell'interesse protetto.”
Nel caso dei consiglieri comunali, quindi, ai fini della legittimazione a ricorrere sono richiesti :
Dunque, nono ammissibili innanzi al Giudice amministrativo i giudizi in ordine alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, essendo ammissibile l’impugnazione di atti da parte di singoli consiglieri soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio del consigliere ricorrente, e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere in quanto tale.
Tuttavia - precisa la giurisprudenza amministrativa - detta lesione non si verifica per qualsivoglia violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione ( cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 112 del 9-1-2018 e parere n. 1624 del 201 dell’8 giugno 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), ma con riferimento solo a profili che attengono all'esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni in tale veste, quali, ad es., quelli attinenti:
a) alle erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare;
b) alla violazione dell'ordine del giorno;
c) all'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 dicembre 2015 n. 1707).
Facendo applicazione dei citati principi, quindi, nel primo caso di ricorso, è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione, mentre, nel secondo caso, il ricorso è stato ammesso essendo stato appurata la violazione del diritto a svolgere l’ufficio di consigliere comunale, e specificamente del diritto del consigliere ad avere dall’Amministrazione tutti i dati necessari per un consapevole, e dunque pieno, espletamento della funzione consiliare in seno al collegio deliberante.
Nella seconda fattispecie oggetto di parere, peraltro, la doglianza oltre che ammissibile era fondata, poiché era incontestato che i ricorrenti consiglieri comunali non avevano avuto a disposizione per tempo tutti i documenti (e dunque di tutti gli elementi) necessari per partecipare alla seduta consiliare con piena consapevolezza della materia sulla quale si doveva deliberare.
Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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