La mozione di sfiducia al sindaco può essere incentrata su una diversità di orientamenti politici in Consiglio
Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiIn caso di interruzione o dismissione anticipata dell'Organo di Consiglio, le normative vigenti non prevedono per le ASP l'obbligo di concedere al nuovo Consiglio di Amministrazione entrante il diritto di interrompere il contratto in essere con il Direttore Generale stipulato al momento dell'incarico. A tutela della valenza giuridico contrattuale del Dirigente di vertice, sarebbe opportuno regolamentare tale aspetto e rimettersi esclusivamente ai termini contrattuali stipulati in fase di incarico?
Si conferma che la normativa vigente (D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e D.Lgs. 267/2000) non prevede per le Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP) l'obbligo di concedere al nuovo Consiglio di Amministrazione entrante il diritto di interrompere il contratto in essere con il Direttore Generale (DG) stipulato al momento dell'incarico.
Il contratto del DG è un contratto di lavoro a tempo determinato di natura fiduciaria, basato sul rapporto di fiducia tra il DG e il Consiglio di Amministrazione, e la finalità di tale norma è quella di garantire stabilità all'incarico del DG, figura apicale dell'azienda, evitando che cambiamenti frequenti possano compromettere la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa. La mancata previsione di un diritto di recesso per il nuovo CdA tutela il DG da eventuali interruzioni immotivate del suo contratto.
Tuttavia, si precisa che, se pur la normativa vigente non obbliga le ASP a concedere al nuovo CdA il diritto di interrompere il contratto del DG, ciò non esclude che tale possibilità possa essere prevista nel contratto stesso del DG attraverso specifica clausola di risoluzione anticipata.
In tal caso, è fondamentale che tale clausola sia stata definita nel contratto ab origine, chiara e inequivocabile, conforme ai principi di correttezza e buona fede e nel rispetto dei termini di preavviso.
In assenza di tale clausola, il contratto del DG può essere interrotto anticipatamente solo per giusta causa o revocato per valutazione negativa.
In ogni caso, il DG può ulteriormente tutelarsi dalla risoluzione anticipata del contratto con l’inserimento, in fase di stipula del contratto ovvero successivamente con l’accordo delle parti, la clausola secondo cui l'ASP rinuncia espressamente al diritto di recedere anticipatamente dal contratto, salvo che per giusta causa o valutazione negativa.
24 febbraio 2025
Dott.ssa Ylenia Daniele
Parole chiave: interruzione contratto, incarico di Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, ASP
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Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
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