Incarico di membro interno di commissione di gara e carichi di lavoro

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
26 Febbraio 2025

Per il dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali, è obbligatorio accettare la nomina di membro interno di commissione di gara, anche quando il carico di lavoro è tale da non permettere di svolgere altri incarichi? Inoltre il dipendente nell'ultimo trimestre ha accettato ben due volte di essere membro di commissione per altre gare.

Risposta

Indipendentemente dalla tipologia del contratto sottoscritto dal dipendente a tempo indeterminato, le mansioni dell’Area nella quale egli è inquadrato sono esigibili, come disposto dall’art. 52, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”.

L’ARAN, in un parere del 2020, ha poi chiarito ulteriormente tale principio sostenendo:

Ai fini della interpretazione della regola sull'equivalenza delle mansioni contenuta nell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 sulla base della ricordata esegesi giurisprudenziale dell'articolo 52, nuovo testo, del D.Lgs.. 165/2001 e smi, si deve rilevare che la locuzione "in quanto equivalenti" non può che essere considerata espressione di una valutazione di equivalenza di tutte le mansioni ascrivibili ad una stessa categoria aprioristicamente formulata dal contratto collettivo nazionale e perciò intesa in senso formale, statuendo la possibilità di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto purché ascrivibili alla medesima categoria secondo la relativa declaratoria professionale come descritta nell'allegato A allo stesso CCNL."

Ne segue che anche se la specifica mansione non è compresa tra quelle per le quali il lavoratore è stato assunto, è sufficiente che essa sia compresa tra quelle previste nell’ambito dell’Area di inquadramento per poter essere ritenuta esigibile.

L’ARAN aveva anche affermato che:

l’impossibilità di stabilire regole uniche ed uniformi si spiega anche in considerazione della circostanza che l’individuazione concreta dei singoli profili, e quindi delle mansioni che li caratterizzano, è demandata esclusivamente alle autonome valutazioni e

decisioni delle singole amministrazioni del comparto, che a tal fine tengono conto delle proprie specifiche esigenze organizzative e funzionali” e ancora che “ciò spiega la ragione per cui il CCNL del 31.3.1999 abbia rinunciato alla facoltà, pure consentita dall’art.52, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, di individuare a livello nazionale le mansioni da considerarsi equivalenti nell’ambito del sistema di classificazione”.

Poiché è il datore di lavoro (cioè il dirigente/responsabile del servizio) che può esigere lo svolgimento di tali mansioni, il dipendente non può che attenersi a tali indicazioni.

25 febbraio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: contratto tempo indeterminato, part-time, nomina, membro interno, commissione di gara

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8264, sintomo n. QP8350

 

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