Enti locali: le nuove norme su reclutamento, organizzazione e rafforzamento contenute nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 22 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Quesitil' Art. 14-ter della L. 241 del 90 (Conferenza simultanea) al comma 5 prevede: 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico. Si chiede se occorra un regolamento o delibera di giunta per definire le modalità di designazione e se il potere di designazione possa essere attribuito al Sindaco o al segretario comunale con facoltà da parte del soggetto nominato di delegare altro dipendente in caso di assenza.
L’art. 14 ter comma 3 L. 241/90 dispone che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
In mancanza di apposita disciplina regolamentare si applicano i principi ordinamentali e le disposizioni contenuti nel TUOEL n. 267/2000 che all’art. 107 attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi le competenze gestionali nelle materie attribuite dal Sindaco con i provvedimenti di nomina ex art. 50, comma 10, TU cit..
Ovviamente, se la decisione da esprimere da parte del dirigente/responsabile del servizio competente nella materia oggetto della conferenza implica valutazioni di carattere politico-amministrativo di natura altamente discrezionale rispetto agli interessi pubblici coinvolti, occorrerà un preliminare indirizzo espresso dalla Giunta o dal Consiglio in base alle rispettive competenze stabilite dal TUOEL.
Nei casi in cui, in ragione delle molteplici competenze comunali coinvolte, non esista - come sarebbe preferibile per ragioni di certezza e di chiarezza procedimentale - una norma regolamentare che definisca quella ad esprimere la volontà dell’Ente, sarà il Sindaco, sentito il segretario comunale o, quest’ultimo, ove il compito sia attribuito da norma regolamentare o dallo stesso Sindaco a noma dell’art. 97 TUEOL, a dare disposizioni affinchè l’Ente sia rappresentato unitariamente da un proprio dirigente/responsabile in collaborazione con gli altri responsabili/dirigenti comunale in relazione agli altri interessi coinvolti.
25 febbraio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: designazione, Rappresentante Unico
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3339, sintomo n. QS3409
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 22 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 125 del 22 aprile2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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