Matrimonio di cittadini stranieri, non residenti, che intendono sposarsi in comune con rito Evangelico Valdese
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiCi sono due minori extracomunitari con visto e ricevuta di rilascio primo permesso di soggiorno, provenienti dall'estero, figli di mamma egiziana, che ha appena richiesto la prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero, con solo la ricevuta del rilascio del permesso in quanto moglie di cittadino italiano. I due minori extracomunitari non sono figli del marito italiano, ma solo della moglie extracomunitaria.
Si può procedere con l’iscrizione dei minori?
Per rispondere al quesito occorre analizzare due distinte questioni: la qualità di familiare e la tipologia di documento di soggiorno richiesto.
Per quanto concerne la prima questione, i minori sono familiari extracomunitari di cittadino italiano; le norme di riferimento sono:
- l’art. 2 comma 1 lett. b) punto 3 del d.lgs. n. 30/2007, che annovera fra i familiari “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”;
- l’art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 30/200, secondo cui “Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c)”.
Quanto alla seconda questione, occorre capire che tipologia di ricevuta hanno in mano gli interessati.
Se si tratta della ricevuta della carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino comunitario, questa è documento idoneo alla iscrizione anagrafica.
In applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 30/2007, i familiari extracomunitari del cittadino dell’Unione, entro 3 mesi dall’ingresso in Italia, devono chiedere alla Questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell’Unione” allegando alla richiesta i documenti indicati dall’art. 10, comma 3, del D. lgs. n. 30. La circolare n. 19/2007 del Ministero dell’interno suggeriva di preferire questa modalità, ma non escludeva la possibilità che il cittadino non appartenente all’U.E., familiare di cittadino comunitario, facesse istanza di iscrizione anagrafica anche prima di essere in possesso della carta di soggiorno, esibendo la semplice ricevuta. In tal caso il procedimento di iscrizione veniva perfezionato solo dopo che il familiare extraUE avesse ottenuto la carta di soggiorno. Tuttavia, con le norme sulla residenza in tempo reale il procedimento di iscrizione anagrafica è profondamente cambiato, tanto che nell’allegato B alla circolare n. 9/2012 del Ministero dell’interno – Direzione centrale per i servizi demografici viene precisato che in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto, la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione oppure la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno.
Quindi, se per gli interessati viene esibita la ricevuta della richiesta di carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione, si può procedere alla loro iscrizione anagrafica.
Se invece viene esibita un’altra tipologia di ricevuta, per la quale nessuna circolare ministeriale prevede la possibilità di anticipare l’iscrizione anagrafica ad un momento antecedente il materiale ottenimento del titolo di soggiorno, allora si ritiene corretto subordinare l’iscrizione anagrafica all’ottenimento del permesso di soggiorno.
A completare il quadro, molto complesso, l’art. 23 del d.Lgs. n. 30/2007, rubricato “Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani”, in vigore dall’ 11 agosto 2023:
Comma 1 “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
Comma 1-bis. “Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'art.5, c. 8, del d.lgs. n. 286/1998. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/1998. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Pertanto, se la tipologia di ricevuta esibita corrisponde alla fattispecie di cui all’art. 23 comma 1-bis si ritiene che, in mancanza di disposizioni ministeriali diverse, occorra attendere l’esibizione del permesso di soggiorno, mentre, se viene esibita, come già detto, la ricevuta della richiesta di carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione, di cui all’art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 30/2007, è possibile procedere alla iscrizione anagrafica.
28 Febbraio 2025
Dott.ssa Liliana Palmieri
Parole chiave: iscrizione, extracomunitari, familiari
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
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