Dichiarazione di nascita in caso di parto senza assistenza di personale sanitario

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
03 Marzo 2025

Per la dichiarazione di nascita, avvenuta senza assistenza medica in un’abitazione del Comune scrivente, i genitori, non coniugati tra loro, hanno esibito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R.  445/2000) come previsto dall'art. 30, comma 3, D.P.R. 396/00.

Si chiede se, oltre alla dichiarazione sostitutiva, sia necessario acquisire una "prova di avvenuta nascita" e se, per tale nascita, si debbano informare altri enti o autorità.

Risposta

L’art. 30 comma 3 del d.P.R. n. 396/2000 disciplina l’ipotesi del parto senza assistenza di personale sanitario, disponendo che “Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.

Esiste, pertanto, in relazione alla documentazione da esibire in sede di denuncia di nascita, un ordine ben preciso:

  • se al parto ha assistito personale sanitario, deve essere esibita l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica;
  • se al parto non ha assistito personale sanitario, in luogo della attestazione di avvenuta nascita deve essere esibita una attestazione di constatazione di avvenuto parto, sempre rilasciata da personale sanitario, che possa attestare che una donna ha partorito; in sostanza, è possibile sollecitare l’intervento di personale sanitario nelle ore immediatamente successive all’evento;
  • se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, né risulta la disponibilità della “attestazione di constatazione di avvenuto parto”, il dichiarante la nascita deve produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000, istituto corrispondente all’art. 2 della legge n. 15/1968, ancora in vigore all’epoca della entrata in vigore del d.P.R. n. 396/2000 (e non la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che aveva il suo corrispondente nell’art. 4 della legge n. 15/1968).

Quindi, se il dichiarante non è in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, si deve formare l’atto di nascita sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 d.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda l’ultimo quesito, le disposizioni vigenti non prevedono comunicazioni particolari da inviare ad Enti o autorità specifiche, a meno che non si configuri (ma questo vale anche per chi esibisce l’attestazione di nascita) l’ipotesi della dichiarazione tardiva, ossia della dichiarazione fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, nel qual caso il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l'ufficiale dello stato civile deve procedere alla formazione tardiva dell'atto di nascita dandone segnalazione al procuratore della Repubblica.

28 Febbraio 2025

Dott.ssa Liliana Palmieri

 

Parole chiave: nascita, personale sanitario, dichiarazione

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3683, sintomo n.QD3719

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