Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se la richiesta di pubblicazione di matrimonio ricevuta da un altro comune deve essere firmata digitalmente o è sufficiente che sia inviata con PEC e con la dicitura "L'ufficiale dello stato civile - F.to cognome e nome".
Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’oggetto “Codice dell’Amministrazione Digitale” (cd CAD) prevede:
I documenti informatici in cui non vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata non sono privi di valore giuridico ma se pervengono via PEC e contengono la segnatura di protocollo sono liberamente valutabili in giudizio. Pertanto se la trasmissione avviene via PEC da altro comune italiano e l’ente provvede alla protocollazione del documento, rimane nell’autonomia organizzativa del comune decidere dargli valore o meno.
Resta inteso che sarebbe opportuno l’invio tramite PEC del documento informatico corredato di firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata prevista dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure inserimento della dicitura “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993“.
3 Marzo 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: firma, PEC, pubblicazioni
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
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