Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'Ente è soccombente in una causa di lavoro e deve corrispondere l'indennità di ferie non godute ad un dipendente collocato in pensione nel 2022. Trattasi di lucro cessante da assoggettare a ritenute e contributi. Si chiede se gli importi da corrispondere rientrano nel conteggio della spesa di personale di cui al comma 557 e 562 della legge 296/2006, e in caso affermativo in quale anno vanno considerate.
Innanzitutto, è opportuno richiamare l’Agenzia delle Entrate che ha affermato (v. ad esempio Interpello n. 130/E/2024): “In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.”
La natura di redditi da lavoro dipendente le fa inevitabilmente rientrare tra le spese di personale e dunque valevoli al fine del rispetto del limite in oggetto ex L. n. 296/2006.
Ora, tali somme arretrate si ritiene debbano essere indicate tra gli oneri relativi al personale in quiescenza.
Per quanto riguarda l'anno, il riferimento non può che essere a quello in cui le somme sono state erogate, a meno che l'ente non avesse già considerato prudenzialmente tale spesa in un anno precedente (e dunque le avesse già considerate nel rendiconto di quell'esercizio tra le spese di personale).
3 marzo 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: indennità sostitutiva, ferie non godute, quiescenza, lucro cessante, assoggettamento, spesa di personale
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8286, sintomo n. QP8372
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ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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