Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiNel comune scrivente risiede una famiglia extracomunitaria la cui scheda anagrafica risulta intestata a un cittadino con procedimento penale in atto.
Il permesso di soggiorno non è stato rinnovato e la richiesta della pratica in Questura ha dato esito negativo.
I permessi di soggiorno risultano scaduti nel 2019 e nel 2021.
Si chiede se sia possibile procedere alla cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale per tutti e tre i componenti o se per il minore sia previsto un iter diverso.
Oltre che dalle norme generali, la “cancellazione degli stranieri” dall’anagrafe è disciplinata dall’articolo 11, comma 1, lettera c del d.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, così come modificato dall’articolo 15 del d.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394, che prevede anche la cancellazione per “effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale di cui all’articolo 7, comma 3 del Regolamento, trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
La prima questione da esaminare è di importanza cruciale poiché aiuta ad interpretare correttamente lo spirito che ha animato il legislatore nell’introdurre tale disposizione, che si configura come una sanzione amministrativa per lo straniero che abbia violato gli obblighi di soggiorno: si tratta della denominazione formalmente attribuita a tale procedimento e cioè “cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale”; tale denominazione, se non viene intesa nella sua corretta accezione, rischia di indurre in errore molti ufficiali d’anagrafe e l’esperienza purtroppo insegna come questo accada piuttosto frequentemente. In effetti, anziché “cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale” avrebbe dovuto essere definita come “cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno”; le ragioni a sostegno di tale interpretazione sono evidenti e vanno individuate anzitutto nella circostanza che la sanzione per chi non ha più la dimora abituale nel comune di iscrizione anagrafica, e non è possibile individuare il nuovo luogo di dimora abituale, è la cancellazione per irreperibilità accertata, disciplinata dal medesimo articolo 11, comma 1, lettera c) del d.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223.
Tale interpretazione risulta avallata dalle disposizioni ministeriali contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno 2 Marzo 2005, n. 12, che sottolinea come l’articolo 11, comma 1, lettera c) del d.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 miri alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e non di quelli che abbiano prodotto regolare domanda e cioè si siano attivati per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno.
Pertanto occorrono due elementi: il primo è costituito dall’omessa dichiarazione e il secondo dal decorso del periodo di sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Oltretutto occorre riprendere anche l’articolo 7 comma 3 del d.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, così come modificato dall’articolo 15 del d.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394, per i cittadini stranieri iscritti in anagrafe prevede “l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo”. Lo stesso articolo, successivamente modificato dall’articolo 14 del d.P.R. 18 Ottobre 2004, n. 334, prevede espressamente che “gli stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno”.
Da tale premessa, che assume carattere fondamentale, emerge una considerazione importante: l’ufficiale d’anagrafe potrà legittimamente cancellare dall’anagrafe della popolazione residente il cittadino straniero basandosi non semplicemente sul fatto che il cittadino straniero, seppure invitato, non si sia presentato a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, ma sul presupposto che lo straniero non si sia attivato per il rinnovo del titolo di soggiorno.
Quindi per il caso oggetto del quesito essendo decorsi più di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, non essendo stata attivata la procedura, da parte del cittadino, per rinnovare il permesso di soggiorno come da conferma della Questura (e pertanto è divenuto irregolarmente soggiornante), si ritiene possibile la cancellazione prevista dall’articolo 11, comma 1 lettera c) del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e l'ufficiale d'anagrafe adotterà il provvedimento di cancellazione "per scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno".
Essendo un provvedimento amministrativo dovrà essere adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni procedimentali previste dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, con particolare attenzione alle comunicazioni di avvio ed alla notifica di conclusione del procedimento.
Nonostante la tutela del minore sia un obiettivo primario dell'ordinamento, nessuna norma del regolamento anagrafico vieta il procedimento di cancellazione a carico di un minore; al contrario, tutte le persone iscritte in anagrafe soggiacciono alle medesime regole, per cui se anche il minore è anch’esso dotato di permesso di soggiorno e non è stato rinnovato secondo la tempistica dalla norma, il procedimento deve essere riferito anche al minore stesso.
Ad oggi la presenza di un procedimento penale, a mio parere, non inficia questa fase ma, in base al futuro provvedimento del giudice che potrebbe stabilire l’obbligo di soggiorno del cittadino straniero e dei suoi famigliari in Italia, potrebbe ribaltare la situazione. Se accadrà, l’ufficiale d’anagrafe annullerà la cancellazione "per scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno" in autotutela, come previsto dall’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
6 Marzo 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: cancellazione, rinnovo, permesso di soggiorno, dimora
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: