Iscrizione anagrafica dall’estero di cittadina UE genitore a carico di cittadino UE residente

Risposta del Dott. Andrea Antognoni

Quesiti
di Antognoni Andrea
07 Marzo 2025

È stato iscritto nei senza fissa dimora (per occupazione abusiva di immobile) un cittadino rumeno in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Ora chiede l'iscrizione anagrafica della madre. Si chiede cortesemente come gestire la vivenza a carico. Deve essere dichiarato tale dal familiare con dichiarazione sostitutiva o deve essere presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza?

Risposta

Siamo di fronte a un’istanza di iscrizione anagrafica dall’estero di cittadina UE genitore di cittadino UE residente, ipotizzando che si tratti quindi della fattispecie di familiare a carico di cui all’art. 7 c. 1 lett. B). L’istruttoria deve quindi concentrarsi su:

  • Verifica dell’effettivo rapporto di parentela
  • Verifica dell’effettivo status di lavoratore rispetto al cittadino residente (il figlio)
  • Vivenza a carico del genitore, come disciplinata dalle norme e principi che regolano l’iscrizione anagrafica dei familiari nei suddetti casi.

Per il primo punto, va sempre esibita documentazione dello Stato estero competente in linea con la disciplina in materia di traduzione e legalizzazione, se necessaria.

Per il secondo, è chiaro che il lavoratore resta lavoratore fino a quando è attivo il contratto di lavoro o è attiva, e funzionante, la sua attività di lavoro autonomo (iscrizione alla Camera di commercio, attribuzione di partita IVA o iscrizione all’albo dell’ordine professionale). Il lavoratore autonomo, nel momento in cui si verificano i requisiti del familiare, deve a sua volta comprovare di avere effettivamente i requisiti (quindi deve dimostrare che l’attività autonoma sia almeno in essere, ricordando che non occorre in alcun modo verificare un reddito minimo).

Il requisito della vivenza a carico dei familiari di cui all’art. 2 è documentato, almeno in sede di procedimento di iscrizione, dalla autocertificazione di vivenza a carico, essendo chiarissimo per l'ordinamento interno (art. 9 del D.lgs n. 30/2007 e circolare n. 19/2007 del Ministero dell'Interno) che la qualità di vivenza a carico può semplicemente essere dichiarata dal cittadino.

Per il diritto dell'Unione, il concetto di vivenza a carico è legato meramente a una situazione di dipendenza fatto, dunque dimostrabile con ogni mezzo di prova. (Corte di Giustizia, sentenza n. 316/1985, causa C-200/02 del 19 ottobre 2004 e causa C-1/05 del 9 gennaio 2007).

Il Ministero dell’Interno ha previsto, con la circolare n. 19/2007, che “la vivenza a carico può essere dimostrata oppure oggetto di autocertificazione, che potrà essere oggetto di controlli secondo quanto prevede l'art. 71 del DPR n. 445/2000”.

Tale specifica è contenuta altresì nell’art. 9, c. 5 del D.lgs n. 30/2007. Dal punto di vista pratico, è quindi sempre obbligo dell’ufficiale d’anagrafe acquisire la semplice autocertificazione di vivenza a carico, la cui verifica (eventuale e sempre comunque conforme alle indicazioni contenute nel DPR n. 445/2000, quindi a campione o solo in caso di ragionevoli dubbi) resta comunque molto complessa.

6 Marzo 2025

Dott. Andrea Antognoni

 

Parole chiave: iscrizione anagrafica, genitore, carico

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3692, sintomo n.QD3728

 

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