Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiPer la società A si apre una procedura di liquidazione a seguito fallimento. La società B è una partecipata al 100% della società A. La società B viene venduta all'asta alla società C, mantenendo propri P.IVA, ragione sociale e domicilio. Il quesito è il seguente: in questo caso, dato che la società B non è una società fallita, ma la sua vendita è stata una conseguenza del fallimento della società A, chi paga i debiti IMU esistenti ante data di vendita all'asta della società B alla società C?
Premesso che attesa la delicatezza della questione sarebbe opportuno verificare la documentazione, quanto descritto in quesito pare integrare una cessione d’azienda.
Pertanto, si sensi dell’art. 2560 c.c., sussiste per i debiti pregressi alla cessione la responsabilità solidale (con il cedente) dell’acquirente, purché i debiti siano indicati nelle scritture contabili obbligatorie del cedente.
6 marzo 2025
Avv. Lorella Martini
Parole chiave: liquidazione, fallimento, cessione azienda, soggetto passivo IMU
Per i clienti Halley: ricorrente n. QI1048, sintomo n. QI1089
Presentata dall'Avvocato Lorella Martini
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Corte di Cassazione - ordinanza n. 10394/2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze – FAQ IMU
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