Esclusione dalle gare

Tar Lazio - Roma, Sezione II bis – Sentenza 6 marzo 2018, n. 2555

Servizi Comunali Gare
di Redazione: Galli Gianluca
06 Aprile 2018

MASSIMA

La apposizione del timbro di congiunzione tra le pagine non risulta neppure prescritta come essenziale dal codice dei contratti, o dal regolamento o da altre disposizioni vigenti e la sua mancanza non appare, in questo caso, idonea a determinare incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, o dubbi sulla non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o, ancora, pregiudizio al principio di segretezza delle offerte, cosicchè un’esclusione da parte dell’Amministrazione del Consorzio concorrente per tale circostanza – pur richiesta dalla ricorrente - sarebbe stata certamente illegittima, in quanto contraria al principio di tassatività delle cause di esclusione introdotto al comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti dal d.l. n. 70/2011, ma, in realtà, codificazione di una regola basilare delle gare, diretta conseguenza dell’applicazione dei principi fondamentali di concorrenza e di massima partecipazione.

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