Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn riferimento alla corresponsione dei compensi per componenti commissioni concorso si richiede se tali compensi:
- transitano dal Fondo risorse decentrate inserendoli come voce:
• per i dipendenti art. 67 co.3 let. c) CCNL16.11.2022 – art. 79 co. 2 let. a;
• per i dirigenti inserendola come voce art. 57 co. 2 let. b CCNL 17.12.2020 – art. 43 co. 2 CCNL 16.07.2024;
- sono esclusi dal limite 2016 di cui all’art. 23 co. 2 Dlgs. 75/2017;
- in quali tabelle del Conto annuale vanno indicati.
A proposito del tema principale del quesito, l’ARAN si è sempre sottratta a un'interpretazione precisa della norma.
Nel parere fornito nel febbraio 2022, l’Agenzia si limita ad affermare: “è possibile unicamente precisare che all’art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, si prevede che il fondo possa essere alimentato con le “ risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge” e che all’art. 68, comma 2, lett. g) del medesimo CCNL si prevede che le predette risorse possano essere utilizzate a titolo di “compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter”.
Orbene, dalla lettura delle suddette disposizioni contrattuali, si evince chiaramente che gli Enti possono, di anno in anno, alimentare il Fondo delle risorse decentrate variabili con risorse previste da “specifiche disposizioni di legge” e che tali risorse potranno essere erogate secondo le modalità previste dalle medesime leggi.”
Con ciò, lasciando poi alla Funzione pubblica e al MEF la responsabilità di dare indicazioni precise sulla questione. Tali chiarimenti, però, non sono mai arrivati.
Nel frattempo, l’art. 18, D.P.R. n. 487/1994 è stato aggiornato nell’estate 2023 e ora il testo riporta:
“1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.”
Una volta superato lo scoglio dell’applicabilità anche agli enti locali delle norme sui compensi ai membri interni ed esterni delle commissioni di concorso, si può affermare con sufficiente certezza che i compensi in questione, in quanto percepiti per lo svolgimento di attività di servizio, siano una componente del salario accessorio.
In questo senso:
- se percepiti da dipendenti non titolari di incarichi di EQ, si ritiene che debbano transitare dal fondo risorse decentrate dell’amministrazione a cui appartiene il dipendente;
- se percepiti da dipendenti titolari di incarichi di EQ, dovrebbero rientrare tra i compensi aggiuntivi previsti dalla legge e, come tali, la contrattazione decentrata ne dovrebbe valutare la correlazione con la retribuzione di risultato.
- se percepiti da dirigenti, vale quanto indicato dall’art. 43, c. 2, CCNL 16.7.2024: "2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, secondo i criteri di cui all’art. 35 comma 1, lett. e) (Contrattazione integrativa: materie), con le risorse di cui all’art. 57, comma 2 lett. b) del CCNL 17.12.2020."
Sull’esclusione dal limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, manca ad oggi un chiaro orientamento degli organi preposti (Funzione pubblica, ARAN, RGS, Corte dei conti).
Dal punto di vista logico, essi dovrebbero esserne esclusi, dato che si tratta di compensi erogati a chi è già “interno” alla P.A., producendo un risparmio di risorse che altrimenti andrebbero destinate a professionisti esterni.
Senza un parere chiaro e non equivocabile, tuttavia, la prudenza dovrebbe sempre guidare l’operatore, traendone le adeguate conseguenze (dunque, inserendo gli importi tra le risorse variabili di cui all’art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022 per i compensi ai propri dipendenti).
Per i compensi erogati a propri dipendenti da altra amministrazione, invece, i compensi transitano senz’altro tra le risorse variabili non soggette a limite, essendo finanziate dall’esterno e autorizzate dalla legge.
I compensi erogati ai membri di commissione, come detto, rappresentano salario accessorio e transitano dal fondo. Perciò, la tabella di riferimento nel conto annuale è la T15.
10 marzo 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: compenso, componente, commissione concorso, fondo risorse decentrate, conto annuale
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