Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiPerviene un’istanza di iscrizione anagrafica da due cittadini del Bangladesh richiedenti asilo. Presentano il permesso di soggiorno per asilo scaduto il 25/10/2024 rilasciato dalla Questura di Palermo. Hanno presentato ricorso al tribunale e allegano la convocazione della questura per il fotosegnalamento. Si ritiene di dover rigettare l’istanza ma l’avvocato dei cittadini ritiene che la convocazione per il fotosegnalamento sia valida come richiesta di rinnovo. Si chiede pertanto come procedere.
In materia di gestione anagrafica del cittadino straniero si sono stratificate nel tempo diverse disposizioni, alcune di rango normativo, altre di fonte ministeriale. Questo ha generato certamente un quadro molto complesso. In linea generale occorre fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 comma 7 D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e dall’art.15 comma 1 d.P.R. 31.8.1999, n. 394, secondo cui le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico.
Pertanto, la regolarità del soggiorno rappresenta la condizione fondamentale per l’applicazione della disciplina anagrafica (iscrizioni e variazioni) agli stranieri alle medesime condizioni degli italiani.
Come è noto il concetto di regolarità del soggiorno inizialmente è stato identificato nella condizione di chi possedeva un permesso di soggiorno valido; in altri termini, solo il titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità poteva iscriversi all’anagrafe. Questa interpretazione è stata presto abbandonata per lasciare spazio ad una valutazione più ampia, che tenesse conto di una serie di circostanze, non ultima, la lunghezza dei tempi impiegati dalle Questure per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno.
Pertanto, al fine di non penalizzare i cittadini stranieri che avessero rispettato tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di immigrazione, il Ministero dell’interno è intervenuto, a partire dall’anno 2006, con una serie di circolari (le cc.dd. circolari Amato), che per determinati e ben specifici casi consentono di procedere alla iscrizione anagrafica dello straniero che è in attesa di rinnovo o di rilascio di alcune tipologie di permesso di soggiorno. Tali circolari rappresentano una eccezione rispetto alla regola della necessità del permesso di soggiorno ai fini della iscrizione anagrafica e non possono essere applicate in maniera estensiva o analogica.
Quanto sopra esposto per inquadrare l’argomento.
Nel caso specifico, i due cittadini del Bangladesh, titolari di permesso scaduto, avrebbero potuto essere iscritti in anagrafe a condizione che avessero esibito la ricevuta della richiesta di rinnovo e la fotocopia del titolo scaduto. Questa regola trova fondamento nella Direttiva del Ministero interno del 5.8.2006 che chiarisce che il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del P.d.S. non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, se la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso, è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo ed è stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
La circolare n. 42/2006 della Direzione centrale per i servizi demografici ribadisce che si può procedere all’iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini extracomunitari, mai inseriti nei registri della popolazione residente o cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso e sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Nel caso specifico non ricorre questa condizione, pertanto la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere considerata irricevibile; Codesto ufficio può comunque chiedere eventuali chiarimenti sulla situazione specifica alla Questura territorialmente competente.
11 Marzo 2025
Dott.ssa Liliana Palmieri
Parole chiave: iscrizione, rinnovo, ricorso
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