Canone unico patrimoniale per le aziende titolari del solo contratto di vendita gas/energia elettrica alla clientela finale
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Il tetto soglia da rispettarsi pena l'illegittimità del regolamento comunale
Servizi Comunali Amministrazioni pubbliche Canone unico patrimoniale Pubblicità e pubbliche affissioni Regolamenti Tariffe
L’introduzione nel nostro ordinamento del canone unico patrimoniale
La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) ha introdotto all’art. 1, commi 816 e segg., nel nostro ordinamento il cd. canone unico patrimoniale.
La predetta nuova entrata ha “preso il posto”, a decorrere dal 2021, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.L.vo n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché di qualsivoglia canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone unico patrimoniale è quindi una prestazione patrimoniale imposta che sostituisce tutte le precedenti forme di imposizione a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano il suolo pubblico o pongono in essere atti di diffusione di messaggi pubblicitari su beni pubblici o privati.
Il comma 817 dell’art.1 della L. n. 160/2019 precisa che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono stati sostituiti, facendo in ogni caso salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe previste nei successivi commi 826 e 827, ovvero la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, rispettivamente.
Il comma 821 demanda la disciplina del canone agli enti territoriali che vi provvedono con regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997.
L’interpretazione della natura e dei limiti del canone unico patrimoniale
Il canone unico patrimoniale, per quanto sia definito dalla norma di legge come “comprensivo” di qualsivoglia tributo e/o canone precedente, non integra un mero “assorbimento” di precedenti istituti giuridici di diversa natura e presupposti, ma costituisce un nuovo istituto, autonomo nella disciplina e nei presupposti.
L’unico elemento di “raccordo” con la previgente imposizione è costituito dal dato, contabile, dell’invarianza di gettito.
Il Legislatore, cioè, “nel novellare” l’entrata patrimoniale e la relativa rimodulazione, ha inteso garantire agli enti locali lo stesso gettito che veniva ricavato dall’applicazione dei previgenti istituti.
Sin da subito, la giurisprudenza espressasi in materia ha precisato come “l’”invarianza” garantita dal legislatore non riguardi tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli Enti comunali si vedevano garantita dall’applicazione dell’insieme di tutti gli istituti previgenti” (così T.a.r. Veneto, sent. n. 1428/2021).
Con la previsione del comma 817 il Legislatore avrebbe di fatto trovato una sintesi tra l’art. 23 della Costituzione, che prevede che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge, e gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, che garantiscono e disciplinano gli ambiti di competenza ed autonomia degli enti territoriali. Il Legislatore ha infatti bilanciato il dovere di predeterminazione statuale della tariffa “standard” con la necessità di salvaguardare l’autonomia finanziaria degli enti locali, riconoscendo loro il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l’invarianza di gettito anche attraverso la modifica delle tariffe.
Una lettura costituzionalmente orientata del comma 817 “conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell’”invarianza di gettito” quale limite “bidirezionale” per le determinazioni comunali: l’Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione “in aumento” del canone da parte dei Comuni. Il legislatore, invece, ha chiaramente delimitato i poteri dei Comuni “infra limite di gettito”, da un lato, attribuendo agli stessi poteri regolamentari, affinché possano dettare la necessaria disciplina secondaria idonea a modulare l’applicazione del canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale; dall’altro lato, individuando anche i criteri e parametri utilizzabili dagli Enti per procedere a tale modulazione applicativa” (così T.a.r. Veneto, sent. n. 1428/2021, confermato da T.a.r. Lazio, sent. n. 3248/2022).
La sentenza n.313/2025 del T.A.R. Sicilia
Recentemente sul tema è ritornato il T.a.r. Sicilia con la sentenza n. 313/2025.
La decisione in commento trae origine dall’impugnazione da parte del Consorzio del Centro Commerciale La Torre di Palermo della delibera di approvazione del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
Il ricorrente lamentava di aver sottoscritto con il Comune, a febbraio 2021, un contratto di concessione della durata di 6 anni di un’area scoperta di 1.200 mq ma che, con nota di agosto 2022, il Comune comunicava che, in ragione dell’entrata in vigore della legge n. 160/2019 e dell’approvazione del conseguente Regolamento comunale, l’importo del canone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, doveva essere rideterminato da € 7.200,00 annui ad € 34.800,00 annui.
Più precisamente, il Consorzio contestava al Comune di aver adottato il Regolamento impugnato, e di aver determinato le tariffe ivi contenute, senza aver quantificato, con una preventiva istruttoria, il gettito conseguito nel 2020 dalle entrate quindi sostituite dal canone unico patrimoniale, gettito che avrebbe dovuto rappresentare la soglia massima.
Dal canto suo, il Comune rimaneva contumace.
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto facendo applicazione dei principi già più volte espressi dalla giurisprudenza amministrativa.
Più precisamente, il T.a.r. ha affermato come “Il comma 817 dell’art. art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - nel prevedere che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” - statuisce espressamente che gli enti locali, nel disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che lo stesso sostituisce (c.d. invarianza del gettito in aumento), hanno la possibilità, per raggiungere tale obiettivo, di variare il gettito modificando le tariffe base stabilite dal legislatore nei commi 826 (“tariffa standard annua”) e 827 (“tariffa standard giornaliera”).
Si è dunque in presenza di un potere discrezionale all’amministrazione - di modulare il canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale - in applicazione del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell’art. 119 della Costituzione.
Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato come il gettito derivante dal CUP comprenda il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire e come esso non possa essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817) […] l’ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza tuttavia poter superare la soglia predefinita del gettito, pena l’incostituzionalità della norma, per violazione degli artt. 23 e 119 Cost.”
Il Collegio conclude quindi affermando che “il Comune di Palermo abbia impiegato in maniera illegittima la discrezionalità conferitale dal comma 817 della legge n. 160/2019, in quanto ha determinato il CUP: a) senza in alcun modo determinare la soglia del gettito conseguito nel 2020; b) senza spiegare le modalità attraverso le quali ha ricalcolato il canone patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico permanenti dei beni immobili di proprietà comunale; c) senza effettuare alcuna previsione circa gli incassi che conseguirà con l’entrata in vigore del regolamento impugnato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/10/2018, n. 2485). […] Tale modus operandi si pone in evidente contrasto con il sopra citato art. 1, comma 817 della L. n.160/2019 e con l’interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma la quale “al fine di evitare possibili contrarietà con l’art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell'"invarianza di gettito" quale limite "bidirezionale" per le determinazioni comunali: l'Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla.
Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione "in aumento" del canone da parte dei Comuni”.
Di conseguenza, nel caso di specie è stato annullato sia il Regolamento in parte qua sia la nota del Comune di agosto 2022, che del primo risultava applicazione.
Ne discende che il Comune di Palermo sarà tenuto ad esercitare nuovamente il potere amministrativo, emendando i vizi di illegittimità accertati ed adottando gli atti amministrativi necessari per conformarsi alla pronuncia giurisdizionale.
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 24 marzo 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: