Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl dipendente ha ricevuto a far data dal 3/03/2025 notifica di sospensione cautelare ex art. 55 del D.lgs. 165/2001. Attualmente ha un certificato medico di malattia dal 20/02 che lo copre fino al giorno 7/3 compreso.
Come ci dobbiamo comportare a livello di retribuzione per il mese di marzo.
L’ARAN, a proposito della fattispecie esposta nel quesito, ha chiarito quanto segue (orientamento applicativo RAL-558):
“La questione, per la rilevanza rivestita, è stata sottoposta al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso questa Agenzia che ritiene che si debba distinguere tra applicazione della sanzione (notifica al lavoratore della decisione disciplinare adottata nei suoi confronti) e materiale esecuzione della stessa.
La prima consente di verificare il rispetto dei termini contrattualmente stabiliti per la conclusione del procedimento disciplinare; la seconda dipende esclusivamente dalle decisioni del datore di lavoro, che può anche optare per una soluzione di esecuzione diluita nel tempo della sanzione della sospensione.
Pertanto:
a) se il dipendente è in servizio e l’ente gli comunica i giorni di esecuzione della sanzione con decorrenza da una certa data, qualora a quella stessa data il dipendente stesso si assenti per il sopraggiungere di uno stato di malattia, questo, comunque, non dovrebbe esplicare alcun effetto in quanto, per il principio generale della prevenzione degli stati di sospensione dal lavoro, lo stesso già non avrebbe dovuto presentarsi in servizio;
b) qualora, invece, il dipendente sia già assente per malattia al momento della comunicazione della decisione disciplinare adottata, per lo stesso principio della provenienza, l’ente attenderà il rientro in servizio per la comunicazione dei giorni di esecuzione della sospensione, con gli effetti di cui al punto precedente. Qualora, la sanzione da applicare sia il licenziamento, occorrerebbe tenere conto della giurisprudenza (per alcuni casi v.Trib.Bari 569 del 19.1.2000; Cass.n.6348 del 16.5.2000) secondo la quale l’irrogazione della sanzione del licenziamento durante il periodo di comporto resta temporaneamente inefficace fino alla guarigione o alla scadenza del comporto. Il licenziamento per giusta causa, invece, potrebbe essere intimato anche durante il periodo di comporto (Cass.20.10.2000, n.13903; Pret.Nola sez.Pomigliano D’Arco, 16.1.1996).”
Pertanto, se all’atto della comunicazione della sanzione il dipendente è in malattia, l’ente attenderà il rientro in servizio per comunicare i giorni di esecuzione della sospensione.
Fino ad allora, al dipendente si applica il trattamento economico della malattia.
13 marzo 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: sospensione cautelare, malattia, certificato medico
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8316, sintomo n. QP8403
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: