Rilascio al minore della carta di identità valida per l’espatrio in caso di perdita della responsabilità genitoriale

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
14 Marzo 2025

Si chiede se un avvocato tutore di una ragazza ancora minorenne, in seguito alla perdita della responsabilità genitoriale dei suoi genitori, possa ottenere l’emissione della carta di identità valida per l’espatrio inviando l'atto di assenso ai servizi sociali e senza presentarsi all’Ufficio Anagrafe.

Si ritiene che la presenza del tutore sia condizione necessaria per procedere al rilascio.

Risposta

Le questioni da affrontare sono essenzialmente due: chi e come deve prestare l’assenso all’espatrio e come si identificata la minore.

Questione assenso all’espatrio: chi deve renderlo e come?

L’articolo 3 comma 1 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dispone che “Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno” e al comma 2 in materia di validità afferma che “Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d’identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. “

L’articolo 3, lettera a), della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 dispone che non possono ottenere il passaporto (e, quindi, anche la carta d’identità valida per l’espatrio) «coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare».

L’articolo 1 comma 1 del d.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, afferma che “L’interessato che intenda giovarsi della equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

L’articolo 2 del Codice Civile, rubricato come “Maggiore età. Capacità di agire” stabilisce che “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.”

Il minore ha quindi la capacità giuridica, ma è privo della capacità di agire, che si acquista solo al compimento della maggiore età; ciò significa che potrà validamente compiere solo gli atti espressamente previsti dalla legge, mentre in linea generale gli atti compiuti dal minore sono invalidi.

Finché non raggiunge la maggiore età il minore sarà pertanto soggetto alla responsabilità dei genitori o, in mancanza, di un tutore nominato dal giudice.

Per quanto riguarda la carta d’identità valida per l’espatrio occorre ricordare anche le seguenti Circolari del Ministero dell’Interno:

- n. 15 del 26 Maggio 2011 riporta «…in particolare, è previsto che la carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre una validità di anni tre, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni. Con riguardo all’applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della Circolare n. 7 del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza per motivi all’espatrio, ai sensi dell’articolo 1 d.P.R. 649/1974…»

- n. 7 del 19 Aprile 1993, che, senza distinguere tra genitori coniugati o non coniugati, conviventi o non conviventi, chiariva: «Particolare attenzione merita il rilascio del documento di cui trattasi ai soggetti minorenni. Quest'ultimi per ottenere l'equipollenza della carta di identità al passaporto devono essere in possesso, a norma dell'articolo 3 comma 1 lettera a) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, dell'assenso di coloro che esercitano la potestà, tutela o curatela; tali soggetti dovranno poi rendere, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 (ora articolo 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), la dichiarazione prevista dal citato d.P.R. 6 agosto 1974, n. 649.».

L’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015, all’oggetto “Modalità tecniche di emissione della Carta d’Identità Elettronica” stabilisce che “La richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l’ufficio anagrafico del comune di residenza o di dimora, ai sensi dell’articolo 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, …”.

Quindi per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio per la minore descritta nel quesito il tutore è l’unico soggetto competente a formulare la richiesta del documento e a sottoscrivere la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative. Qualora il tutore non firmi l’assenza di cause ostative occorre richiedere l’autorizzazione del giudice tutelare.

Ricordo che l’articolo 38 comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prescrive che “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.

Ne consegue che nel caso di impossibilità a recarsi direttamente allo sportello per richiedere l’emissione della carta d’identità il tutore possa rendere la prevista dichiarazione con le modalità previste dall’articolo 38 comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando anche copia del provvedimento di nomina.

Come si identifica un richiedente il rilascio della carta d’identità

Per quanto riguarda invece l’identificazione occorre fare riferimento all’articolo 289 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che afferma “La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.”

L’identificazione è certamente l’operazione più importante e delicata che il funzionario comunale competente al rilascio della carta di identità è chiamato a compiere. Troppo spesso viene sottovalutata ed eseguita con eccessiva approssimazione e superficialità.

Si indicano, di seguito, le modalità standard utilizzabili per identificare il richiedente la carta di identità:

- carta di identità (anche deteriorata o scaduta purché consenta l’identificazione della persona);

- cartellino della carta di identità valida, o anche scaduta, non più in possesso del suo titolare (per smarrimento, deterioramento, furto);

- passaporto o documento equipollente (anche scaduto);

- qualsiasi documento di riconoscimento (anche scaduto);

- conoscenza diretta da parte del funzionario comunale.

I documenti scaduti o deteriorati dovranno consentire l’identificazione, con ragionevole certezza, dell’interessato.

L’identificazione a mezzo di testimoni fidefacenti è una modalità risulta particolarmente rischiosa e, pertanto, la poniamo all’ultimo posto come extrema ratio. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge sul notariato (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), che all’articolo 49 prevede che il notaio, in caso di mancanza di documenti “può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”.

È quindi indispensabile che i due testimoni siano conosciuti dal pubblico funzionario incaricato del rilascio della carta.

In aggiunta, come riferiva una nota della Prefettura di Siena (prot. 6149/2011), “la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali “falsi” testimoni, anche al funzionario comunale”.

Per quanto riguarda i minori, a prescindere dalla loro cittadinanza, in assenza di un documento d’identità o di riconoscimento già in possesso (carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno ad esempio), solitamente il riconoscimento avviene attraverso apposita dichiarazione resa al funzionario preposto al servizio da uno dei due genitori, nella qualità di esercente la potestà e quindi di legale rappresentante del minore oppure dal tutore.

In casi particolari, come quello descritto, se priva di una precedente documento d’identità, nulla vieta il ricorso alla conoscenza diretta del funzionario comunale oppure l’identificazione attraverso l’utilizzo dei testimoni che in questo caso potrebbero essere gli addetti dell’ufficio dei servizi sociali che conoscono personalmente la minore.

Qualora la minore non sia conosciuta direttamente al funzionario incaricato dal sindaco o agli addetti dell’ufficio servizi sociali (che devono essere conosciuti al funzionario) il tutore dovrà recarsi allo sportello per effettuare il riconoscimento.

13 Marzo 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: carta di identità, espatrio, minore, tutore

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3697, sintomo n.QD3733

 

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