Dipendente in congedo obbligatorio per maternità prima dello scadere del contratto

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
09 Aprile 2018

Una dipendente a tempo determinato ha in essere un contratto con decorrenza 15.01.2018 e fine incarico 14.12.2018, pari a mesi undici.

Recentemente la dipendente ha comunicato di essere all’inizio di una gravidanza. Pertanto la stessa, presumibilmente, andrà in congedo obbligatorio per maternità prima dello scadere del suo contratto.

Si chiede se l’Ente è in qualche modo obbligato a prorogarle il contratto fin tanto che la dipendente non termina il periodo di congedo obbligatorio e/o facoltativo, oppure se il contratto si considera automaticamente risolto alla scadenza, senza che la particolare condizione della dipendente vada ad incidere in alcun modo su un’eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro.

E’ obbligatorio  per l’Ente retribuire anche i periodi successivi al congedo obbligatorio per maternità, che in questo caso specifico interverranno dopo la scadenza del contratto, per intenderci i sei mesi di congedo parentale, il primo con retribuzione al 100% ed i successivi sei con retribuzione al 30%?

 

 

 

Risposta

L’ente non è tenuto alla proroga del contratto il quale scadrà alla data originariamente prevista (14 dicembre 2018).

Prescindendo dall’eventuale proroga, l’ente è tenuto a corrispondere all’interessata il 100 percento della retribuzione anche per i periodi ricadenti dopo il 14 dicembre 2018 e fino al terzo mese successivo alla data del parto (se successiva alla data presunta del parto) oppure fino al terzo mese successivo alla data presunta del parto (se il parto dovesse avvenire in data antecedente la data presunta del parto). Cfr. artt. 24, 54 e 57 D.Lgs. 151/2001.

Da parte della lavoratrice è possibile altresì il ricorso alla previsione di cui all’articolo 20 del citato D.Lgs. 151/2001.

La dipendente non potrà fruire, in assenza di contratto, dei sei mesi di congedo parentale (né i primi 30 giorni retribuiti al 100 percento, né i successivi indennizzati al 30 percento) atteso che il contratto si sarà risolto in data 14 dicembre 2018.

Per i periodi di congedo di maternità ricadenti dopo il 14 dicembre 2018, non è dovuta la contribuzione TFR né spettano le ferie né i ratei di 13esima mensilità.

 

Dott.Fabio Venanzi 5 aprile 2018

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