L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi del regolamento concernente il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità
Servizi Comunali Codice della strada Polizia giudiziaria Sanzioni
Come noto, la rilevazione degli incidenti stradali costituisce uno dei servizi di polizia stradale devoluti alla polizia locale.
Dopo aver ricapitolato i singoli casi di colposa offesa stradale all’incolumità pubblica, si ritiene opportuno dare atto dell’adozione di un importante regolamento concernente il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità.
Le lesioni stradali
A seguito di un incidente si possono riportare danni da lesioni lievi, detti micro permanenti, con postumi sotto il 9% di invalidità, oppure da lesioni gravi o gravissime, detti macropermanenti, con postumi sopra il 10% di invalidità.
Le lesioni stradali “lievi”, produttive di quel processo patologico di difesa o restaurazione dell’organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno, sono disciplinate dal comma 1 dell’art. 590 c.p., punibile a querela della persona offesa, di competenza del giudice penale di pace.
Le lesioni stradali sono “gravi” quando:
“dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni”;
“il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”.
Le lesioni stradali “gravissime” richiedono:
“una malattia certamente o probabilmente insanabile”;
“la perdita di un senso”;
“la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”.
Il delitto di cui all’art. 590-bis cc. 1, 7 e 8 c.p., è procedibile a querela e rientra nella competenza del Tribunale monocratico.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 346 c.p.p. e 112 disp. att. c.p.p., durante la pendenza del termine per la proposizione della querela, la Polizia Giudiziaria può compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova da riferire senza ritardo al P.M.
Il delitto di cui all’art. 590-bis, aggravato ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e ai sensi dell’art. 590-ter c.p. è procedibile d’ufficio, di competenza del Tribunale monocratico.
La Tabella Unica Nazionale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 è stato pubblicato il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 che approva il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, in vigore dal 5 marzo 2025.
Il Regolamento attua la delega contenuta nell’art. 138 c. 1 lett. b) D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
Le tabelle uniche nazionali sono state redatte secondo i seguenti principi e criteri:
per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Criteri
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata), è adottato un sistema di liquidazione a punto, di talché il risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente, dal 10% al 100%, per un importo variabile a seconda del grado di invalidità.
Il valore del primo punto di invalidità è di euro 939,78, pari al valore del punto previsto per la liquidazione delle micropermanenti.
Conseguentemente, per il calcolo del danno biologico e del danno morale:
si moltiplica il valore base del punto per un coefficiente moltiplicatore biologico che parte da 2,75773, per un’invalidità del 10%, e arriva a 10,9472, per un’invalidità del 100% (allegato 1, tavola 1.A);
si demoltiplica, sulla base di un coefficiente di riduzione per l’età pari a 1 per una vittima di anni 1, fino a 0,522 per una vittima di 100 anni (allegato 1, tavola 1.b)
si moltiplica per triplice coefficiente - minimo, medio e massimo - per ciascun grado di invalidità relativo al danno morale (allegato 1, tavola 2).
Sono, poi, adottate
la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso - tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
Per espressa previsione, all'aggiornamento e alla modifica della tavola concernente il coefficiente di riduzione per l’età, sulla base degli aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, provvede con decreto il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Infine, per il danno biologico temporaneo è liquidato un importo di 54,80 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, pari al valore del punto previsto per la liquidazione delle micro permanenti, e l'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato.
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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