Per impugnare un atto comunale sulle attività produttive non basta la vicinitas commerciale
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiSi chiede se la documentazione di impatto acustico deve essere presentata da tutti coloro che svolgono un'attività (ad esempio una clinica privata), oppure solo da attività rumorose.
In fase di progettazione e di realizzazione delle strutture da adibire ad attività produttive bisogna fare riferimento alla valutazione previsionale del clima acustico che è uno studio effettuato per scoprire la quantità e l’intensità di rumore prodotta da una zona prima della costruzione di una nuova struttura o dell’ampliamento di una struttura esistente ed è quindi necessaria prima della realizzazione, modifica o potenziamento di opere potenzialmente suscettibili di causare un impatto acustico considerevole.
Ai sensi dell’Articolo 8, comma 3 della Legge 6 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico.”, la produzione della valutazione previsionale è obbligatoria in caso di aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie di insediamenti, tra i quali rientrano le case di cura e di riposo.
Occorre però evidenziare che il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 , n. 227 recante “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)” dispone, all’Articolo 4, rubricato “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”, comma 1, che “Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B,”. Tra le suddette attività sono ricomprese, al numero 29 dell’allegato B al Decreto, “Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.”.
Il comma 2 del medesimo Articolo 4 prevede poi che “Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”. Nel caso del quesito posto tale adempimento trova quindi applicazione in relazione a Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto superiore a 50, o dotate di laboratori di analisi e ricerca. Bisogna però considerare che, nel caso appena illustrato riguardante strutture non a bassa intensità rumorosa, ma che non superano i limiti di intensità acustica stabiliti dai piani di zonizzazione comunale o, in mancanza, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, ove è possibile autocertificare il mancato superamento dei suddetti limiti è sicuramente consigliabile far effettuare comunque da un tecnico abilitato una valutazione attestante il mancato superamento dei suddetti limiti, al fine di evitare la presentazione di autocertificazioni non veritiere.
Nel caso, infine, di attività che superano i limiti di inquinamento acustico il comma 3 dell’Articolo 4 del Decreto 227/2011 prescrive che “…..è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.”.
13 marzo 2025
Ambrogio Fichera
Parole chiave: documentazione impatto acustico, attività rumorose
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3363, sintomo n. QS3433
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 marzo 2025, Prot.n. 127533/2025 e allegati (3)
Risposta di Ambrogio Fichera
Esito e Comunicato stampa della seduta del CIPESS del 19 dicembre 2024
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