Variazioni di bilancio per arretrati contrattuali al personale dipendente
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel settembre del 2024 è stato aggiudicato il servizio S. A. D., periodo 01/10/2024-30/09/2025 e sono stati assunti gli impegni di spesa per gli anni 2024 e 2025. Al 31/12/2024 si è verificato un risparmio rispetto a quanto impegnato perché sono state effettuate meno ore. Il risparmio può essere reimputato al 2025 tramite FPV posto che il contratto d'appalto prevede un numero massimo di ore di assistenza (pari a 1000) da eseguirsi nel corso del periodo di durata contrattuale?
Considerato che il contratto di affidamento del servizio ha previsto a carico del soggetto affidatario l’obbligo di effettuare un complessivo monte ore da eseguirsi comunque nel periodo ottobre 2024-settembre 2025, qualora la riduzione del numero di ore effettivamente assicurate nel 2024 rispetto a quanto inizialmente preventivato sia conseguente ad eventi verificatisi successivamente alla registrazione dell’impegno (e quindi non per volontà o scelta espressa dell’ente), la reimputazione indicata nel quesito è da ritenersi ammissibile: il fondo pluriennale vincolato, che riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, può essere infatti destinato ad assicurare anche la copertura di impegni di parte corrente esigibili in esercizi successivi, come previsto dal paragrafo 5.4.2, lettera a), del principio contabile applicato n. 4/2, secondo cui il fondo pluriennale vincolato può essere costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (c.d. fatto sopravvenuto).
13 marzo 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: risparmio, economie, servizio, reimputazione, FPV
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5463, sintomo n. QR5498
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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