Il Consiglio di Stato nel 2019, con le sentenze nn. 5345 e 5347, ha delineato con estrema chiarezza l’ambito di operatività del diritto di accesso esercitabile dal coniuge a tutela dei propri interessi, fissando le seguenti coordinate:
- la richiesta di accesso agli atti deve essere circostanziata. Non basta, infatti, indicare genericamente la documentazione dell’ex coniuge in possesso dell’Amministrazione finanziaria, ma i documenti richiesti dovranno essere specificatamente individuati, sì da consentire all’Amministrazione stessa di limitarsi a produrre documenti già esistenti ed individuati, senza impegnarla in una dispendiosa attività di ricerca ed elaborazione dei dati che ne comprometterebbe il buon andamento;
- in caso di documenti specificatamente indicati, il coniuge potrà accedervi anche senza l’autorizzazione del Giudice istruttore presso il quale pende eventualmente la causa di separazione o divorzio;
- il coniuge ha piena facoltà di esercitare il diritto di accesso nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio, purché il suo interesse sia concreto ed attuale. Il Consiglio di Stato, a tal proposito, specifica che l’interesse è attuale fino alla conclusione del giudizio (di separazione o divorzio) e dell’esperimento di altre azioni ed esso riferite (es. eventuale richiesta di modifica delle condizioni);
- nei giudizi in materia di diritto di famiglia occorre bilanciare il principio della parità delle armi e del giusto processo “in funzione di interessi prevalenti che riguardano le posizioni più deboli nell’ambito familiare e soprattutto i figli minori”;
- nel bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti e diritto alla riservatezza dei dati, quest’ultimo recede, se il primo è esercitato a tutela di un interesse meritevole di tutela, quale quello alla difesa. Ciò è tanto più vero, a parere del Giudice Amministrativo, laddove il diritto di difesa abbia ad oggetto “la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa”.
Inoltre, l’Adunanza Plenaria del CDS, con la sentenza n.19/2020, ha osservato che:
- i documenti reddituali, patrimoniali e finanziari rientrano a pieno titolo nella nozione di “documento amministrativo”, in quanto detenuti, nel caso di specie, dall’amministrazione finanziaria e, pertanto, sono pienamente accessibili;
- l’esibizione del documento amministrativo richiesto deve essere valutato, sulla base di un giudizio prognostico da condurre ex ante, come il mezzo per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda di separazione (o divorzio) e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. Tuttavia, non è richiesta necessariamente la pendenza della lite; ben si potrà esercitare il diritto di accesso anche al fine, preliminare, di valutare se instaurare un giudizio e quale strategia difensiva adottare;
- non vi è motivo di escludere o limitare l’accesso documentale difensivo ai documenti dell’anagrafe tributaria nell’ambito di procedimenti in materia di famiglia. Il fine fondamentale di una tale richiesta è quella di accertare le sostanze patrimoniali e le disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi e, di conseguenza, determinare l’entità dell’assegno disposto a beneficio del coniuge economicamente più debole nonché degli eventuali figli, sia prima che in pendenza del processo civile;
- l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nell’ambito di un giudizio civile non pregiudica il diritto di difesa dell’altra parte (e quindi del coniuge oggetto di indagine) né la parità di armi nel processo. Tantomeno può invocarsi il diritto alla privacy: ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela della riservatezza si applica il criterio della “necessità” ai fini della cura e difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, purché ricorrano le condizioni per un esercizio legittimo dell’accesso difensivo;
- l’accesso può essere esercitato attraverso estrazione di copia, non è sufficiente la mera visione. L’estrazione di copia è l’unica modalità idonea a soddisfare la funzione di acquisire la documentazione al di fuori del processo, ai fini di cura e difesa della situazione giuridica di cui è titolare l’istante.
Inoltre, si segnalano varie sentenze di TTAARR come quelle della Puglia e del Veneto, secondo cui ben possono formare oggetto di accesso agli atti, poiché non contengono dati “sensibili” o “supersensibili”, per cui risulta senz’altro soddisfatto il presupposto di “prevalenza del diritto di accesso” sulla “riservatezza dei terzi”.
La sentenza del TAR Campania, n. 5763/2018 ha fatto valere il diritto all’accesso del coniuge economicamente più debole rispetto al diritto alla privacy del coniuge più forte, facendo riferimento alla sentenza del Consiglio di stato n. 2472/2014, che si basava sull’articolo 24, co. 7 della L. n. 241/1990, nel quale viene stabilito che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Ancora, è stato ritenuto che in pendenza del giudizio di divorzio, l'ex moglie ha diritto di accedere alla documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale dell'ex marito (Tar delle Marche, Sezione Prima, nella sentenza 24 luglio-25 ottobre 2019, n. 658/2019).
Anche la Commissione per l’accesso ha ritenuto di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate.
Pertanto, fatto salvo il coinvolgimento del controinteressato nel procedimento di accesso e operato, ove occorrente, il bilanciamento dei contrapposti interessi, eventualmente mediante oscuramento di dati non pertinenti, potrà essere motivatamente consentito l’accesso in conformità e nei limiti anzidetti.
17 Marzo 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: accesso, coniuge divorzio
Per i clienti Halley: ricorrente n.QS3369, sintomo n.QS3439