Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino straniero ha sposato una cittadina italiana e in costanza di matrimonio ha avuto una bambina con una cittadina straniera. La bambina è stata affidata dalla mamma al padre e alla moglie, la quale l’ha adottata.
Si chiede se la bambina sia ora cittadina italiana, come gestire i nominativi delle madri sull’estratto di nascita e quale sia il rapporto da indicare tra la bambina e la “nonna adottiva”, in quanto la minore risulta nello stato di famiglia di quest’ultima.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 79-2022 del 28 marzo 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all’articolo 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
A seguito di tale pronuncia il minore adottato ai sensi dell’articolo 44 della suddetta Legge 4 maggio 1983, n. 184, risulterà instaurare rapporti familiari anche con i parenti dell’adottante, completando lo stato unico di figlio previsto dalla disciplina della filiazione come aggiornata dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Il Tribunale per i minorenni invia la sentenza definitiva al Comune dove è stata registrata la nascita del minore perché si provveda alla trascrizione (in parte II serie B) e all’annotazione sul corrispondente atto di nascita utilizzando la formula 123 del DM 5 aprile 2002.
123 Annotazione di adozione ai sensi degli art. 44 e segg., legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, e 49, c. 1, lettera a), DPR 396/2000
... (nome e cognome) è stato(a) adottato(a) da ... ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184 (provvedimento del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ... trascritto nei registri di nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...) e pertanto assume il cognome di ...
L’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata la nascita del minore dovrà quindi determinare il cognome da attribuire all’adottato in base all’articolo 299 del Codice Civile, come modificato dall’articolo 38 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, per cui: l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
Qualora il Tribunale avesse stabilito qualcosa di diverso, l’ufficiale dello stato civile si atterrà a tali disposizioni.
Essendo il minore in possesso della cittadinanza straniera ed essendo stato adottato da una cittadina italiana, l’ufficiale di stato civile del comune di residenza provvederà a trasmettere la documentazione concernente l’adozione nonché all’atto di nascita del minore al sindaco, affinché emetta attestazione di acquisto della cittadinanza quale ufficiale di governo.
L’attestazione da trascrivere nei registri di cittadinanza del comune di residenza potrà essere del seguente tenore:
IL SINDACO
Visto l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Visto l’articolo 16, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
Vista la documentazione trasmessa dall’ufficiale dello stato civile con nota n. .... del …..
per l’acquisto della cittadinanza italiana della minore ……….., nata a ……… il ......., in qualità
di adottata da ………………… nata a …………….. il ……………;
Accertato che il suddetto risulta essere minorenne alla data del provvedimento di adozione;
Constatata la sussistenza delle condizioni di legge per l’acquisto della cittadinanza italiana;
ATTESTA
che la minore …………………., nato a …………………. il ………………, residente a …………., ha acquistato la cittadinanza italiana dal ……………………… ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il presente provvedimento è trasmesso all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione
nei registri di cittadinanza e la conseguente annotazione sull’atto di nascita dell’interessato.
Emesso in data …………………….....
Il Sindaco: ..........................
Essendo l’adozione in casi particolari pronunciata dal Tribunale per i minorenni, l’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà, come previsto dall’articolo 47 della legge n. 184/1983, come modificato dalla legge n. 149/2001 33 del Codice Civile, dalla data del deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata una volta divenuto definitivo e non più impugnabile.
Detta attestazione sarà annotata anche sull'atto di nascita della minore utilizzando con la formula n. 140-sexies del D.M. 5 aprile 2002.
140-sexies Annotazione dell’attestazione relativa all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana (art. 16, c. 8, DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, c. 1, lettera i), DPR 396/2000)
Con atto del ... (indicare l’Autorità che ha effettuato l’accertamento) in data ... n. ... ha attestato che ... (nome e cognome) è (o: non è) cittadino(a) italiano(a)
Sulla scheda anagrafica AP.5 si riporteranno le indicazioni della paternità e maternità dei genitori biologici, nonché la maternità adottiva.
Purtroppo però l’articolo 20 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, in merito al contenuto della scheda anagrafica dispone testualmente “A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.”
ANPR però, ad oggi, non consente di registrazione del nominativo del genitore adottivo.
Infine, la minore, ora italiana, verrà inserita in famiglia con il rapporto di parentela con l’IS (la nonna) come “Nipote”.
17 Marzo 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: adozione, casi particolari, art.44, rapporti di parentela
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
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