MATERIALE WEBINAR | L’attività edilizia libera
30 gennaio 2024
Risposta del Dott. Salvatore Di Bacco
QuesitiLe pergole bioclimatiche con copertura in lamelle di metallo regolabili, sono interventi eseguibili senza titolo edilizio ai sensi della L. 105/24 art. 6. Il regolamento urbanistico comunale del luglio 2019 all'art. 8 bis delle norme tecniche di attuazione prevede la realizzazione di gazebi/pergolati privi di copertura con materiali rigidi e durevoli. Le pergole bioclimatiche sono da considerarsi illeciti edilizi? Costituiscono variazione di volumi e superfici? E’ prevista una sanzione penale o amministrativa?
Chiariamo in premessa che cosa è una pergola bioclimatica.
Le pergole bioclimatiche sono strutture leggere installate su una parete o autoportanti caratterizzate da un tetto formato da lamelle orientabili automatiche.
Diversamente dai tradizionali pergolati in legno, le pergole bioclimatiche si distinguono per:
Queste strutture sono progettate per regolare la temperatura e la ventilazione dell’ambiente esterno; di conseguenza, grazie alle loro caratteristiche uniche, possono essere utilizzate tutto l’anno, offrendo comfort e protezione dagli agenti atmosferici.
Le pergole bioclimatiche sono spesso oggetto di confusione con le pergole tradizionali a causa delle loro similitudini superficiali.
Vediamo quali sono le caratteristiche che le distinguono.
La distinzione tra pergola e pergola bioclimatica risiede principalmente nella struttura del tetto.
Nella pergola classica la copertura è costituita da leggeri tralicci in legno, alluminio, ferro battuto, mentre nella pergola bioclimatica si ha un sofisticato sistema di lamelle in alluminio.
Le pergole tradizionali, essendo aperte e qualche volta riparate da chiusure effimere, non offrono un controllo adeguato sulla temperatura interna dell’ambiente; le bioclimatiche, invece, consentono un controllo più preciso della ventilazione e della temperatura, sfruttando la circolazione naturale dell’aria.
Definizione generale di pergola e pergolato
La pergola è un manufatto leggero, amovibile e non fissato al pavimento, privo di elementi in muratura, caratterizzato dall’assenza di una copertura ma con elementi superiori per sostenere le piante rampicanti e completamente aperta su tutti i lati.
Per le sue caratteristiche, costituisce una struttura principalmente destinata all’ombreggiatura e all’estetica e, grazie alla sua struttura rimovibile, non richiede generalmente permesso di costruire.
Secondo la definizione data dal Consiglio di Stato nella sentenza n.306/2017, il pergolato costituisce:
una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Riassumendo, le pergole e i pergolati hanno le seguenti caratteristiche:
Decreto salva casa: le pergole bioclimatiche in edilizia libera
Il D.L. 69/2024, cd decreto salva casa, ha introdotto importanti modifiche al D.P.R. 380/2001 in tema di edilizia libera (ambito regolamentato dall’art. 6 dello stesso T.U.E).
Alla lista degli interventi rientranti in edilizia libera viene infatti aggiunta una voce specifica (lett. b-ter, art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01), dedicata alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Nello specifico, con la Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024, rientra in regime di edilizia libera anche l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, con esplicito riferimento alle pergole bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili.
Tali opere non sono oggetto di titolo abilitativo a condizione che:
Conclusioni
Da quanto detto discende che a partire dall’entrata in vigore della L.105/2024 le pergole bioclimatiche non sono da intendersi illeciti edilizi in quanto rientrano nell’attività edilizia libera alle condizioni sopra indicate, non costituiscono variazioni di volumi e superfici e non sono soggette né a sanzione penale né a sanzione amministrativa, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
17 marzo 2025
Geom. Salvatore Di Bacco
Parole chiave: pergole bioclimatiche, titolo edilizio
30 gennaio 2024
presentata dall'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII – Sentenza 19 ottobre 2021, n. 6548
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