Destinazione del contributo per domande di riconoscimento della cittadinanza italiana

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
24 Marzo 2025

In seguito all'introduzione della nuova legge di bilancio che conferisce ai Comuni la possibilità di richiedere un pagamento amministrativo per il riconoscimento della citt. italiana e il rilascio di certificati storici, si chiede se i dipendenti dell'ufficio di stato civile possano, in percentuale, ricevere una parte del contributo versato dai cittadini come compenso per l'attività svolta, in conformità con le normative vigenti e con le disposizioni relative alla remunerazione dei dipendenti.

Risposta

L’art. 1, cc. 636-638, L. n. 207/2024 dispone:

636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 23 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordina mento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.”

Come è esplicitamente previsto dalla norma, le somme riscosse sono acquisite al bilancio (tra le entrate extra-tributarie).

La legge non dispone una destinazione specifica di tali nuove entrate, ma non indica in modo esplicito che esse possono anche essere utilizzare a favore del personale.

Ne segue che non si può applicare l’art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21 maggio 2018, alimentando il fondo risorse decentrate:

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;”.

Si deve escludere perciò che tali somme possano essere destinate al personale dipendente.

21 marzo 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: destinazione, contributo amministrativo, cittadinanza jure sanguinis

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