L'affidamento di un impianto sportivo è soggetto alla disciplina dei contratti pubblici
Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza n. 520/2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se al concessionario di riscossione della imposta sulla pubblicità affidato nel 2023, è possibile anche affidare un nuovo servizio ma di riscossione coattiva per altro tributo. Nel primo affidamento pagano al comune un canone di concessione del servizio, nel secondo affidamento il comune pagherebbe l'aggio per ogni pratica di riscossione coattiva. Inoltre dovremmo aprire un conto corrente dedicato nuovo per il nuovo affidamento di riscossione coattiva? Anche se è stesso tributo?
In materia di concessioni di servizi, come rilevato dal MIT nel parere n. 2441/2024, non è consentito alcun affidamento diretto, ma per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, co. 1, lettera a) del Codice n. 36/23, viste le esigenze di semplificazione già enunciate nella Relazione al Codice (cfr. p. 224), in base al tenore dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, «l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici».
L’art. 189 del Codice, comunque, consente modifiche contrattuali delle concessioni a debite condizioni. Ad esempio, al comma 2, vengono individuate ipotesi di possibile modifica, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: la soglia di rilevanza europea; il 10% del valore della concessione iniziale.
Al comma 3, comunque, è individuato un presupposto generale, valido per tutte le ipotesi: la modifica non può alterare la natura generale della concessione.
In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Sempre in termini generali di presupposto
il comma 4 precisa poi che la modifica va considerata sostanziale se muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa. Inoltre si specificano alcuni casi in cui, ex lege, la modifica è da reputarsi sostanziale, cioè al sopravvenire di una o più delle seguenti ipotesi: primo, se la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione; secondo, se la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale; terzo, se la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione; quarto, se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
Pertanto, nella fattispecie occorrerà valutare dette ipotesi, altrimenti procedendo ad una gara ristretta o aperta, in base ai valori di riferimento.
Quanto ai conti correnti, si rammenta che l’art. 17 del DL n. 113/2024, recante disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali, stabilisce che questi ultimi “che non hanno aperto propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.
Dopo l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo. “
Pertanto, il conto corrente deve essere uno per ogni riscossione se i concessionari sono diversi, rammentando che – come precisato in passato dalla Corte dei conti -ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali, sia tributarie, che non tributarie, ai sensi dell’art.52, c.5, lett.b, d.lgs. 7 446/1997, il versamento da parte dei contribuenti/utenti deve affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing dell’ente impositore.
19 marzo 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: affidamento, nuovo servizio, riscossione coattiva, altro tributo, conto corrente dedicato
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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