Destituzione dipendente neo assunto con casellario giudiziale positivo, che non aveva dichiarato precedenti penali

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
25 Marzo 2025

Si chiede come procedere nel caso in cui risulta positivo il casellario giudiziale (provvedimento che non rientra tra i casi di licenziamento), di un dipendente neo assunto, che in precedenza non ha dichiarato, in sede di presentazione della domanda (bando di concorso) di avere precedenti penali a proprio carico ex art. 4 DPR 313/2002, e se ciò comporta destituzione.

Risposta

La mancata dichiarazione di precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale non comporta automaticamente la decadenza ma richiede un’analisi approfondita della normativa applicabile.

Al riguardo, se il provvedimento non rientra tra i casi di esclusione previsti dal bando di concorso o tra le ipotesi di licenziamento definite dalla normativa interna o dalla contrattazione collettiva di settore, la mancata dichiarazione non costituirebbe un requisito essenziale per l’assunzione. In tal caso, non si applicherebbe la decadenza automatica (art. 127 D.P.R. 3/1957) ma potrebbe configurarsi l’apertura del relativo procedimento disciplinare con esito proporzionato alla gravità del fatto.

All’opposto, se il requisito della mancata condanna penale o precedente penale fosse stato esplicitamente richiesto dal bando, incidendo su un requisito essenziale previsto dal bando, la falsa dichiarazione potrebbe giustificare la decadenza (art. 127 D.P.R. 3/1957).

Sul punto si segnala che una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1723 del 21 febbraio 2024 ha dichiarato la legittimità del provvedimento con il quale un Ente locale ha annullato, in sede di autotutela, la nomina del vincitore di un concorso che sia motivato con riferimento al fatto che l’interessato, in contrasto con quanto espressamente richiesto dal bando, a pena di esclusione ed anche con riferimento all’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, ha omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, di aver subito una condanna penale ex art. 444 c.p.p., con sentenza divenuta irrevocabile, a nulla rilevando che si tratti di una condanna non idonea a configurare una causa preclusiva alla costituzione del nuovo rapporto di pubblico impiego.

Fermo restando che il quesito non fornisce informazioni dettagliate sul tipo di provvedimento iscritto nel casellario giudiziale e sulla sua risalenza nel tempo, per comprendere come orientarsi appare dirimente verificare il contenuto del bando e, in particolare, il perimetro delle cause di esclusione. Inoltre, occorre consultare attentamente il contenuto del comma 8 dell’art. 28 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 secondo cui: L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1.

In punto di azioni da intraprendere (le conseguenze di un’accertata eventuale violazione saranno quelle di cui, in particolare, all’art. 75 e all’art. 76 del DPR 445 del 2000), si suggerisce, quindi, di valutare di avviare un procedimento di annullamento in autotutela degli atti relativi alla sopracitata nomina oltre al relativo procedimento disciplinare, ove l’interessato sia stato già assunto, e di segnalare i fatti accaduti innanzi alla Procura della Repubblica territorialmente competente per l’accertamento di eventuali fattispecie di reato, anche con riguardo alla rinnovazione di medesime condotte, già oggetto di accertamento in passato, da parte del dichiarante.

24 marzo 2025

Avv. Elena Conte

 

Parole chiave: casellario giudiziale, dipendente neo assunto, precedenti penali, destituzione

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