Omesso pagamento della sanzione e anche di quella accessoria

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
26 Marzo 2025

Art. 29 del CdS e applicazione della sanzione accessorie. Nel caso in cui il trasgressore non ottempera al pagamento della sanzione e né esegua la sanzione accessoria qual è il giusto iter da eseguire? Si deve attendere l'emissione dei provvedimenti dalla prefettura o si possono iscrivere le somme dovute a ruolo ugualmente? Inoltre, può il Comando fare eseguire l'intervento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale? Con che modalità può recuperare le spese successivamente?

Risposta

Premesso che l’articolo 29, commi 3 e 4, codice della strada, prescrive:

 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00

 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

e che, quindi, il comma 4, rinvia alla procedura di cui all’articolo 211, codice della strada, la dottrina prevalente sostiene che si deve ritenere che la procedura di cui al citato articolo 211, con il coinvolgimento del prefetto, nell’adozione di apposita ordinanza di adempimenti dell’obbligo di ripristino dei luoghi, non possa trovare completa ed esatta attuazione nei casi di urgenza. Infatti, nonostante queste disposizioni, se gli alberi o i rami caduti sulla sede stradale costituiscono pericolo o intralcio per la libera e sicura circolazione, l'ente proprietario della strada deve intervenire direttamente ed immediatamente per rimuoverli, addebitandone le spese al proprietario del fondo senza attendere che sia emessa ordinanza del prefetto che ne impone la rimozione. Tale obbligo discende dalle disposizioni dell'articolo 14, comma 1, codice della strada,  che, in caso d'urgenza, si devono ritenere prevalenti rispetto a quelle procedurali dell’articolo 211.

Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento della sanzione e nè esegua la sanzione accessoria, come sopra specificato, se la situazione risulta pericolosa per la sicurezza della circolazione strada, dovrà provvedere direttamente l’ente proprietario della strada, addebitandone le spese al trasgressore: il recupero dovrà avvenire con le consuete procedure previste in tema di riscossione coattiva, e quindi mediante la procedura di adozione di cartella esattoriale o ingiunzione fiscale. L’alternativa, ovviamente più lunga e costosa, è quella di rivolgersi ad un legale per l’avvio della procedura civilistica del decreto ingiuntivo.

La procedura sanzionatoria amministrativa accertata in violazione dell’articolo 29, codice della strada, segue l’iter di cui all’articolo 211, e quindi la sanzione sarà determinata con ordinanza-ingiunzione del prefetto, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva. Per cui, scaduti i termini per il pagamento dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia, tale somma costituisce la base per l’avvio del procedimento di riscossione coattiva, tramite cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.

24 marzo 2025

Dott. Marco Massavelli

 

Parole chiave: omesso, pagamento, sanzione, accessoria

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