Rilevazione infrazioni con il sistema dei lettori targa fissi "Selea"

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
26 Marzo 2025

E' possibile effettuare la rilevazione delle infrazioni alle norme del Codice della Strada con il sistema dei lettori targa fissi "Selea" relativi alla copertura assicurativa e alla revisione, ed inviare il verbale al domicilio dei proprietari dei veicoli in modalità differita?

Risposta

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 3 luglio 2020, ha dato delle importanti indicazioni operative sulla “Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada”.

In questa circolare, il Ministero ha specificato che l’art. 201, comma 1-bis) lett. g-bis), codice della strada, disciplina l'accertamento con contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Tali apparecchiature, per essere utilizzate per il rilevamento da remoto delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 con contestazione differita, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Quando ricorrono le condizioni sopraindicate, non è necessaria la presenza di un operatore di polizia (che può operare da remoto) e il dispositivo, se specificamente approvato per tale scopo, può operare anche in modo completamente automatico.

In mancanza dell'omologazione o approvazione è, invece, necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia e il dispositivo costituisce semplicemente un supporto documentale che non rende applicabile la deroga alle regole generali previste dall'art. 201, comma 1-bis), lett. g-bis), relative alla contestazione differita.

In tali casi, perciò, si dovrà procedere, in ogni caso, con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall'art. 201, questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti  che  dovranno  essere  adeguatamente  motivati  e circostanziati nel verbale di contestazione.

Occorre precisare, perciò, che nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione. In tale situazione, perciò, l'apparecchio non accerta la violazione e costituisce semplice "supporto" per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall'operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell'apparecchio.

In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata - le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale- l'organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In particolare:

  • per la violazione prevista dall'art. 80, l'organo di polizia stradale dovrà dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 226, codice della strada, e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, codice della strada. In tali casi non occorre attivare la procedura dell'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8, in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo. Naturalmente, chi riceve il verbale di contestazione, può dimostrare, con ogni mezzo, di aver effettuato la revisione.
  • anche per la contestazione della violazione prevista dall'art. 193, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi, procedere alla contestazione dell'illecito in parola attraverso la notifica del verbale all'obbligato in solido ai sensi dell'art. 196. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo, accertata direttamente dall'operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 8.

Si consiglia quindi di seguire quanto indicato dal Ministero.

24 marzo 2025

Dott. Marco Massavelli

 

Parole chiave: infrazioni, targa, selea, assicurazione, revisione, domicilio

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