La soppressione dello “stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187 C.d.S. finisce alla Consulta
Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiE' possibile effettuare la rilevazione delle infrazioni alle norme del Codice della Strada con il sistema dei lettori targa fissi "Selea" relativi alla copertura assicurativa e alla revisione, ed inviare il verbale al domicilio dei proprietari dei veicoli in modalità differita?
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 3 luglio 2020, ha dato delle importanti indicazioni operative sulla “Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada”.
In questa circolare, il Ministero ha specificato che l’art. 201, comma 1-bis) lett. g-bis), codice della strada, disciplina l'accertamento con contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Tali apparecchiature, per essere utilizzate per il rilevamento da remoto delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 con contestazione differita, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Quando ricorrono le condizioni sopraindicate, non è necessaria la presenza di un operatore di polizia (che può operare da remoto) e il dispositivo, se specificamente approvato per tale scopo, può operare anche in modo completamente automatico.
In mancanza dell'omologazione o approvazione è, invece, necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia e il dispositivo costituisce semplicemente un supporto documentale che non rende applicabile la deroga alle regole generali previste dall'art. 201, comma 1-bis), lett. g-bis), relative alla contestazione differita.
In tali casi, perciò, si dovrà procedere, in ogni caso, con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall'art. 201, questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione.
Occorre precisare, perciò, che nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione. In tale situazione, perciò, l'apparecchio non accerta la violazione e costituisce semplice "supporto" per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall'operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell'apparecchio.
In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata - le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale- l'organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In particolare:
Si consiglia quindi di seguire quanto indicato dal Ministero.
24 marzo 2025
Dott. Marco Massavelli
Parole chiave: infrazioni, targa, selea, assicurazione, revisione, domicilio
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