Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiA fine marzo scorso, quest'amministrazione comunale ha rideterminato la dotazione organica e programmato il fabbisogno triennale del personale prevedendo - tra l'altro - l'istituzione di un posto di categoria C, convertendo - a tal fine - un posto di categoria B3, con decorrenza dal 1° aprile 2018, data di collocamento a riposo del titolare di quest'ultimo posto. Intende inoltre attribuire, a temporanea copertura del posto vacante di nuova istituzione, tenuto conto della carenza di figure professionali di categoria C, mansioni superiori ad un dipendente inquadrato nella categoria giuridica B3. In relazione a quanto su esposto, premesso che non si è ancora provveduto ad approvare il Bilancio di previsione, si chiede di sapere se il divieto di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del DL 24/6/2016, n. 113, convertito dalla legge 7/8/2016, n. 160, sia applicabile anche ai provvedimenti di conferimento di mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL 14.9.2000 e, nel caso, se la citata normativa sia da considerarsi applicabile ancorché la programmazione preceda il termine fissato per l'approvazione di detto documento contabile.
Questo Ente ha la necessità di disporre di un Vice Segretario, per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione delle sedute di Giunta e di Consiglio. Premesso che il Regolamento comunale funzionamento uffici e servizi attribuisce al Sindaco la facoltà di nominare un Vice Segretario, individuandolo tra i Responsabili di Posizione Organizzativa, premesso inoltre che, in virtù della precedente normativa in materia di progressioni verticali, alcuni Responsabili di P.O. dell'Ente, pur essendo inquadrati nella categoria D1, non sono tuttavia in possesso del titolo di studio per l'accesso all'esterno per detta categoria, si chiede un parere in merito alla possibilità, per uno di questi, di essere individuato ai fini della nomina in questione, considerando che trattasi in ogni caso di attribuzione limitata di funzioni in capo al Segretario, ovvero, come sopra precisato, di sola verbalizzazione delle sedute degli organi istituzionali.
1° quesito: si ritiene che le mansioni superiori non incorrano nel divieto indicato che, per quanto, esteso da alcune pronunce contabili anche a distacchi, comandi e assunzioni a termine (ad es., deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione di controllo per l'Abruzzo), non contempla la fattispecie de qua (in clasris non fit interpretatio) né si ravvisano ragioni per impedire il ricorso all’istituto ove ne ricorrano le condizioni tassative di legge (obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza).
2* quesito: il Ministero dell’Interno (parere 11.12.2007 nonché risposta del 6.10.2016 trasmessa all’ex Ages Puglia) ritiene che l'Ente locale, nell'ambito delle proprie scelte regolamentari mediante le quali esercita la propria potestà autoorganizzatoria individua, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere la figura del vicesegretario, il posto, i requisiti e le relative funzioni.
Chiarito dunque che le funzioni di vicesegretario devono essere incardinate nella pianta organica dell'ente, si deve precisare che il relativo atto di incardinamento deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 109, comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce il meccanismo dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Invero, ai sensi del citato comma 1, i predetti incarichi sono attribuiti con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia.
Il dipendente che viene nominato vicesegretario, con provvedimento del sindaco adottato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, deve comunque risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche, come già previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali.
Ciò in quanto, il possesso di particolari requisiti, collegato peraltro alla facoltà di rogito, è giustificata dal fatto che la qualificazione tecnico professionale è strettamente interconnessa alle funzioni che il dipendente medesimo è chiamato a svolgere.
Dott. Eugenio De Carlo 09/04/2018
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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