Verbale infrazione semaforica a veicolo in locazione alla Regione, con conducente destinatario della notifica

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
27 Marzo 2025

Viene emesso verbale per infrazione semaforica ad un veicolo in locazione alla Regione, ricorso al Prefetto respinto, nell'atto trasmesso al Comune viene citato il conducente veicolo quale destinatario della notifica, oltre alla Regione, ricorso al Giudice di Pace (GdP) respinto, con pagamento ammesso in misura minima; si chiede come procedere per la decurtazione dei 6 punti previsti dal CdS, tenuto conto che il modulo dati conducente, con copia patente di guida, non è stato ufficialmente presentato.

Risposta

L'articolo 196, codice della strada, dispone che, nell'ipotesi di locazione senza conducente, di cui all’articolo 84, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il locatario risponde in solido con l'autore della violazione.

Quando il locatario affida ad altra persona la guida del veicolo, egli diventa responsabile in solido con il conducente per le violazioni da questo commesse. In nessun caso, comunque, il locatore-proprietario è obbligato in solido con il conducente per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria.

Dopo che è stato identificato il locatario, il verbale deve essere comunque nuovamente redatto e notificato allo stesso. Ai fini della prescrizione dei termini per la notifica, dal momento in cui l'organo di polizia riceve la notizia relativa ai dati del locatario, ricominciano a decorrere altri 90 giorni per la notifica a quest'ultimo.

Non è sufficiente, ai fini della regolarità del procedimento, che il locatore fornisca modulo di assunzione della responsabilità sottoscritto dal locatario perché tale documento, pur identificando in modo certo il trasgressore, non sostituisce la notifica del verbale che deve essere, in ogni caso, rinnovata nei confronti del locatario.

Il locatario dovrà, quindi, fare la comunicazione dei dati del conducente, a norma dell’articolo 126-bis, codice della strada.

Non importa che i dati del conducente risultino da atti diversi, quello che conta è la comunicazione proveniente, a norma dell’articolo 126-bis, dal proprietario del veicolo o altro obbligato in solido.

Infatti, è dubbio se la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale possa costituire motivo di giustificazione dell'omissione dell'obbligo di comunicazione. Pur in presenza di una giurisprudenza molto controversa, la prassi amministrativa, dopo diverse oscillazioni, si è orientata nel ritenere che la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di contestazione non esclude, di principio, l'obbligo di fornire il nominativo della persona che si trovava alla guida del veicolo entro il termine previsto (e, quindi, neanche l'applicazione delle relative sanzioni in caso di omissione della comunicazione)

Secondo tale indirizzo operativo, solo in alcuni casi concreti (da valutare volta per volta), la presentazione di un ricorso può costituire un giustificato e documentato motivo ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni del comma 2, dell’articolo 126-bis: la circolare Ministero dell'interno, Dipartimento di PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, 27.10.2022, prot. n. 300/STRAD/1/35626.U/2022, ha rimesso agli organi accertatori il compito di verificare, caso per caso, se la presentazione del ricorso può considerarsi giustificato e documentato motivo per escludere l'applicazione della sanzione di cui all’articolo 126-bis, comma 2. In particolare, è stato ritenuto possa escludere la sanzione indicata il ricorso, presentato senza indicare in esso le generalità del trasgressore, ad esempio, quando si disconosce la proprietà del veicolo perché venduto, esibendo il passaggio di proprietà, o quando il veicolo è stato oggetto di furto, esibendo la relativa denuncia, ecc.

In tali casi, tuttavia, è stata riconosciuta per l'organo di polizia procedente, la possibilità di rinnovare l'invito dopo che il procedimento giurisdizionale o amministrativo si sia concluso con la soccombenza del ricorrente, con la possibilità di applicare sanzioni in caso di omissione.

25 marzo 2025

dott. Marco Massavelli

 

Parole chiave: verbale, CdS, infrazione, veicolo, locazione, Regione, ricorso, Prefetto, GdP, decurtazione, punti

Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3390, sintomo n. QS3460

 

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