Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiCon D.C.C. nr. 35 del 02.05.2024 è stato approvato il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Con D.G.C. nr. 220 del 18.09.2024 (Ridefinizione area mercatale - atto di indirizzo). Alla luce dei suddetti atti si chiede se è possibile, prima di pubblicare il bando (anni 12), procedere al riordino dell'area mercatale (diminuzione posteggi). Come procedere?
Si presume che il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, di cui alla D.C.C. n. 35 del 02/05/2024 sia stato approvato seguendo quanto previsto dall’Articolo 12 della Legge Regionale Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).
Si può procedere al riordino dell’area mercatale (diminuzione del numero dei posteggi) seguendo le indicazioni e le previsioni dell’Art. 34 della Legge Regionale n. 23/2015, rubricato “Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e delle fiere”, il quale, al comma 2, prevede che “Il comune può disporre lo spostamento definitivo dei mercati e delle fiere o la loro sostituzione con altri mercati o fiere di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti, esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 12. In tale evenienza, l’assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 30, comma 4, e senza necessità di esperimento della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 30.”.
Disposizioni attuative in proposito sono previste dall’Articolo 10 del Regolamento Regionale Puglia 28/02/2017, n. 4, il quale, per le migliorie di posteggi dispone che “1. In applicazione dell’art. 34, comma 6 della legge, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell’operatore, per decadenza della concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera il comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.
2. Gli operatori interessati a migliorare la collocazione del proprio posteggio presentano domanda scritta al
comune, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando.
3. Alla miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall’art. 30, comma 4 della legge e dall’articolo 7
del presente regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai
comuni nella programmazione • come definiti all’articolo 4, comma 9, ad eccezione della lettera f).
4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria devono essere inseriti nei bandi
comunali di cui all’art. 30 della legge.
5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del
bando di cui all’art. 30 della legge, il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della
fiera che tenga conto della nuova situazione.”.
Trova inoltre applicazione l’Articolo 20 del vigente Regolamento comunale rubricato “MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE, RIDUZIONE DEI POSTEGGI O SPOSTAMENTO DEI MERCATI O DELLE FIERE”, il quale prevede che “1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati o nelle fiere, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli operatori interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi.
Nell’autorizzare lo spostamento si terrà conto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 5.
3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.
4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per l’assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.
5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato o della fiera si deve garantire l’adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori o le associazioni di categoria degli stessi.
6. In caso di riduzione del numero dei posteggi in un mercato o in una fiera, il Comune procede alla riassegnazione degli stessi formulando una graduatoria tra gli operatori sulla base del criterio dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, assegnando i posteggi rimanenti sulla base della maggiore anzianità.”.
Si presume altresì, in mancanza di ulteriori elementi conoscitivi, che la D.G.C. n. 220 del 18/90/2024 abbia tenuto conto delle disposizioni sopra illustrate.
26 marzo 2025
Ambrogio Fichera
Parole chiave: riordino, area mercatale, migliorie, posteggi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3393, sintomo n.QS3463
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Excursus normativo e situazione attuale
Corte Costituzionale – Sentenza 19 dicembre 2024, n. 210 e relativo comunicato
Consiglio di Stato, Sezione VI - Ordinanza 22 novembre 2024, n. 9413
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