Trattandosi di strada pubblica, per la quale deve essere applicato il codice della strada, l’ente proprietario ha il dovere di garantire sempre il bene giuridico tutelato dalla norma, e quindi, come previsto dall’articolo 1, codice della strada, deve sempre garantire la sicurezza della circolazione stradale.
La sicurezza della circolazione è l’interesse pubblico prevalente relativo all’ordinanza di viabilità che deve essere adottata: per cui, di fronte all’interesse privato dell’attività commerciale che organizza la manifestazione deve sempre prevalere l’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale.
Se l’ente proprietario della strada ritiene che la sicurezza della circolazione stradale, nel caso di specie, possa essere garantita esclusivamente con la chiusura al traffico del tratto di strada antistante l’ingresso dell’attività, così non può che essere.
In relazione all’organizzazione della manifestazione, valuterei, però, l’eventuale occupazione della sede stradale: è vero che la manifestazione si svolge all’interno dell’area privata, ma se gli avventori stazionano sulla strada, e l’ente proprietario della strada è obbligato a chiudere il traffico, allora potrebbe esserci una occupazione della sede stradale; altrimenti sarebbe necessario obbligare l’organizzatore a far stare tutti i partecipanti dentro l’area privata, e quindi, eventualmente prevedere un senso unico oppure lasciare la strada addirittura aperta alla circolazione.
Anche la previsione di stalli di sosta “improvvisati” nella strada chiusa deve ritenersi occupazione della sede stradale, ai sensi dell’articolo 20, codice della strada.
27 marzo 2025
dott. Marco Massavelli
Parole chiave: attività commerciale, manifestazione privata, azienda, traffico veicolare, chiusura strada
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