Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiSi chiede se l'Ente può effettuare affidamenti a società che hanno partita iva in Belgio (quindi Durc non generabile) e come trattare l'argomento.
L’affidamento di contratti pubblici a operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea è disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), in conformità con le disposizioni della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. Il principio della libera concorrenza in esso contenuto garantisce agli operatori economici esteri la possibilità di partecipare a procedure di gara italiane alle stesse condizioni degli operatori nazionali. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 36/2023, la partecipazione agli appalti pubblici è subordinata alla verifica della regolarità contributiva degli operatori economici. Per le imprese italiane, tale verifica è effettuata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dagli enti previdenziali nazionali (INPS, INAIL e Casse Edili). Tuttavia, nel caso di un operatore economico con sede in Belgio, il DURC non è generabile, poiché l’impresa non è soggetta agli obblighi contributivi italiani. Per ovviare a tale impossibilità, l’ente appaltante deve accettare un documento equivalente rilasciato dall’ente previdenziale belga competente. In Belgio, l’ente responsabile della sicurezza sociale dei datori di lavoro è l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS). L’operatore economico belga dovrà quindi presentare un’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ONSS, attestante la conformità agli obblighi previdenziali nel Paese di origine. Se tale documento non è disponibile, un’autodichiarazione sostitutiva, redatta conformemente all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la regolarità contributiva secondo le disposizioni belghe. Se richiesto dall’ente appaltante, una traduzione giurata della documentazione.
L’ente appaltante, nel valutare la documentazione presentata dall’operatore economico belga, è tenuto a rispettare il principio del mutuo riconoscimento sancito dalla normativa europea. In particolare, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 36/2023, l’ente appaltante è obbligato ad accettare documenti rilasciati da autorità competenti di altri Stati membri che attestino il possesso dei requisiti di idoneità. La verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata sulla base della legislazione del Paese di stabilimento dell’operatore economico, senza imporre requisiti più restrittivi rispetto a quelli previsti per le imprese italiane.
Trattandosi di un’operazione intra-UE, la fatturazione è soggetta al regime di inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art. 194 della Direttiva 2006/112/CE e dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972.
28 marzo 2025
Dott. Alessandro Giordano
Parole chiave: affidamenti, estero, durc
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5482, sintomo n. QR5518
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Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 13 giugno 2025
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